Estratto conto :la regola del saldo zero

L’art. 50 Decreto Legislativo del l settembre 1993, n. 385, così come novellato, prescrive che la banca possa richiedere decreto di ingiunzione previsto dall’art. 633 c.p.c. solo ed esclusivamente “in base all’estratto conto […]” e non più in base al solo saldaconto o estratto genericamente indicante la posizione debitoria in essere al momento dell’emissione dello stesso.

La nuova norma, facendo esclusivo riferimento all’ “estratto integrale” di conto corrente, risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell’eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso, nella conoscenza di tutti i movimenti del c/c e delle singole partite contabili giustificative del credito vantato dalla banca.

La Banca deve depositare: gli estratti conto relativi al periodo considerato, quello riferito alla relazione bancaria, inserendo l’estratto iniziale (dies a quo– momento iniziale) e quello finale (dies ad quem– estratto di chiusura); la copia della scrittura contabile, che si riferisca all’annotazione di quel dato rapporto di conto corrente, che specificamente lo individui; una scheda riepilogativa, che annoti tutte le operazioni contabili del periodo cui si riferisce (addebiti, accrediti, rimesse di terzi, interessi passivi, attivi, commissione di massimo scoperto).

Ma cosa succede se la Banca non produce tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto contrattuale?

Ai sensi dell’art. 2697 cc chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento e se questi fatti non vengono provati, e quindi nel caso de quo, se non vengono prodotti tutti gli estratti conto, si applica la cd “regola del saldo zero”:

il giudice, convenzionalmente, azzererà le risultanze portate dall’estratto conto più antico prodotto in giudizio dall’istituto di credito, perché la lacuna documentale non consente di capire come si è pervenuti a quei determinai calcoli.

Avv. Tania Busetto