La competenza territoriale dell’organismo di mediazione

L’art. 4 d.lgs 4 marzo 2010, n. 28 disciplina la competenza territoriale dell’Organismo di Mediazione

La mediazione viene svolta da un professionista terzo che ha il compito di ricercare una composizione bonaria della vicenda.

Per le materie indicate dall’art 5, comma 1-bis, d.lgs 4 marzo 2010, n. 28 la mediazione è obbligatoria:

-condominio;

-diritti reali;

-divisione;

-successioni ereditarie;

-patti di famiglia;

-locazione;

-comodato;

-affitto di aziende;

-risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e saniaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

-contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’art. 4 d.lgs 4 marzo 2010, n. 28 disciplina la competenza territoriale dell’Organismo di Mediazione: la domanda di mediazione deve essere presentata presso un ODM che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Se non si rispetta tale prescrizione l’azione giudiziaria successivamente instaurata diventa improcedibile.

Tale competenza è derogabile tra le parti e ciò può avveire con tre diverse modalità:

  • domanda congiunta ad opera della parti dinanzi ad un Organismo prescindendo dalla sua competenza territoriale;
  • nel caso in cui le parti disciplinano la competenza territoriale con riferimento a detto procedimento attraverso l’indicazione, in una clausola contrattuale di mediazione, di una città e/o di uno, o più specifici ODM che vi abbiano sede; lo stesso avviene nel caso in cui abbiano convenuto la competenza territoriale di un detrminato Tribunale, ovviamente anche il tentativo di mediazione dovrà essere esperito innanzi ad un organismo che appartiene a detta circorcrizione territoriale.
  • il caso, sicuramente più frequente, è la mancata contestazione della parte invitata da cui deriva l’implicito accordo di deroga. Qui manca l’accordo preventivo, ma l’accettazione dell’invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene spesso, la tacita accettazione della deroga.

Questo è quanto chiarito dalla circolare cnf n. 6.12.13.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui la mediazione si svolga mediante procedura online o se l’organismo è abilitato ad operare in tutto il territorio nazionale.

Si esprime in tal senso anche la recente sentenza del Tribunale di Milano del 26.02.2016.

Da evidenziare che si configura la responsabilità civile degli organismi che non abbiano informato le parti litigiose della propria incompetenza con conseguente inefficacia della procedura così instaurata.

 

Avv.Tania Busetto