Morte di una delle parti in causa in un processo

La materia è disciplinata dagli artt 299 cpc e ss.

Innanzitutto si distingue dal caso in cui la parte muoia prima di essersi costituita in giudizio (art 299 cpc), dal caso in cui ciò avvenga successivamente (art 300 cpc).

Nel primo caso il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione con l’osservanza dei termini di cui all’art 163 bis.

Nel secondo caso, invece, il procuratore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

Ma chi è che può proseguire il processo?

-Gli eredi anche se non abbiano ancora accettato l’eredità,

-oppure anche solo alcuni tra più eredi, in quanto si potrà successivamente disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

L’erede che ha interesse a proseguire la causa può costituirsi sia nella stessa udienza in cui si dichiara l’evento interruttivo o in quella immediatamente successiva al verificarsi dello stesso.

L’erede si costituisce  mediante il deposito in cancelleria di una memoria di costituzione o della procura conferita al nuovo difensore.

Può accadere che sia controparte ad avere interesse alla prosecuzione del processo, in questo caso, ella potrà richiedere la fissazione dell’udienza, notificando il ricorso ed il decreto di cui all’art 302 cpc a controparte.

Finché il processo è interrotto né le parti né il giudice possono compiere atti del procedimento e non decorrono i termini processuali, sono ammessi solo i provvedimenti cautelari.

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue e tutti gli atti diventano inefficaci eccezion fatta per le sentenze in esso pronunciate.

Importante rammentare che l’estinzione del processo non estingue l’azione e ciò significa che la parte che vi abbia interesse potrà sempre introdurre un nuovo processo per la stessa identica domanda.

 

Avv. Tania Busetto