Risarcimento danno da immissioni

La Corte di Cassazione Civile, sezione II, con l’ordinanza del 28 agosto 2017, n. 20445 ha disposto che il danno da immissioni è risarcibile anche in caso di assenza di danno biologico

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20455, del 28 agosto 2017, ha nuovamente affrontato il tema riguardante la risarcibilità dei danni da immissioni, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale aveva negato ad una condomina, il diritto al risarcimento del danno da immissioni sonore, provenienti da una falegnameria.

La Corte d’Appello, riteneva che il diritto al risarcimento fosse dovuto solamente nel caso fosse scaturita una comprovata lesione alla salute, non essendo risarcibile la minore godibilità della vita.

La Corte di Cassazione, si accosta ad un orientamento oramai consolidato, per il quale, una volta che viene accertato che le immissioni oltrepassano la soglia della normale tollerabilità, come previsto dall’articolo 844 c.c., il danno risarcibile sussiste in re ipsa, e quindi non si deve dare alcuna prova specifica.

L’articolo 844 c.c. dispone che:

“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

La medesima afferma che il danno non patrimoniale, conseguente ad immissioni illecite, è risarcibile a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando è riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita privata e familiare all’interno delle mura domestiche.

Pertanto, posto che il danno non patrimoniale derivante da immissioni intollerabili è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, nel caso in cui sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della propria vita privata, la prova può essere raggiunta anche tramite presunzioni sulla base dell’esperienza comune.

Invece, per il danno biologico, configurabile quando le immissioni intollerabili cagionano a chi le subisce una patologia, bisogna dimostrare, ai fini della risarcibilità, il nesso causale tra le immissioni e la malattia.

Dott.ssa Benedetta Cacace