PRODOTTI GENETICAMENTE MODIFICATI: QUANDO NE È VIETATA LA COLTIVAZIONE

Quando i prodotti geneticamente modificati possono nuocere alla salute umana, agli animali o all’ambiente.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza sezione, con la sentenza n. C-111/16 del 13 settembre 2017 ha affermato che, il divieto di coltivare prodotti geneticamente modificati può essere preso solamente se sia effettivamente accertato che tali prodotti possano nuocere alla salute umana, agli animali o all’ambiente.

Pertanto sia gli Stati membri che la Commissione, non possono adottare misure di emergenza, così come aveva fatto l’Italia con il decreto interministeriale del 2013, che vietava ad un agricoltore di piantare del mais OGM previa autorizzazione dell’Unione Europea.

L’articolo 34 del Regolamento n. 1829/2003, stabilisce che se dei prodotti autorizzati dal regolamento, comportano un grave pericolo per la salute umana, per quella degli animali o per l’ambiente, devono essere adottate misure conformemente alle procedure previste dagli articoli 53 e 54 del Regolamento n. 178/2002.

L’articolo 53 del Regolamento n. 178/2002 si riferisce alle misure urgenti che possono essere adottate dalla Commissione, mentre l’adozione di tali misure da parte degli Stati è disciplinata dall’articolo 54 dello stesso Regolamento.

Lo Stato membro deve informare ufficialmente la Commissione circa l’imminente necessità di adottare delle misure urgenti, le quali possono essere adottate e lasciate in vigore fino all’adozione delle misure da parte dell’Unione Europea.

Il decreto interministeriale deve considerarsi illegittimo dato che, il principio di precauzione, espresso dall’articolo 7 del Regolamento n. 178/2002 deve basarsi sulla certezza del rischio, altrimenti non consente di modificare o aggirare le disposizioni previste per gli alimenti geneticamente modificati, di cui all’articolo 34 del Regolamento n. 1829/2003.

Pertanto il divieto di coltivazione dei prodotti geneticamente modificati deve sussistere solo in presenza di un rischio grave e manifesto, non solamente ipotetico, che ponga a rischio la salute umana, degli animali o dell’ambiente, sulla base di fondati dati scientifici.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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