Le indagini tecniche del pubblico ministero

Articoli 359 – 359 bis e 360 codice di procedura penale: le indagini tecniche del pubblico ministero

L’articolo 359 c.p.p. definisce i consulenti tecnici del pubblico ministero e precisamente afferma che:

“1.Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2.il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine”.

Il pubblico ministero si avvale dei consulenti tecnici quando ha necessità di effettuare delle operazioni tecniche, e tali c.t. non possono rifiutare la propria opera una volta nominati dal p.m..

Un’attività importante che può essere svolta dal pubblico ministero sono gli accertamenti tecnici irripetibili e il primo comma dell’articolo 360 ci dice che possono essere svolti:

 “Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione […]” .

Tali accertamenti, a seguito del richiamo all’articolo 359 c.p.p devono essere svolti da personale specializzato, quindi da consulenti tecnici.

Quindi se vi è urgenza

“[…] il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici”.

L’avviso a questi soggetti è necessario in quanto anche loro hanno la possibilità di nominare dei propri consulenti tecnici, i quali parteciperanno attivamente al compimento degli accertamenti tecnici irripetibili assieme al c.t. del pubblico ministero.

Di questi accertamenti tecnici si redige un verbale, il quale prima va inserito nel fascicolo del p.m., poi quando si forma il fascicolo il fascicolo per il dibattimento, alla fine dell’udienza preliminare, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e infine diventano prova attraverso il meccanismo delle letture.

In base all’articolo 359bis c.p.p.  il p.m. può compiere prelievi coattivi di capelli, peli o mucosa del cavo orale, con finalità di individuazione del dna ed altri accertamenti medici. Tra i presupposti per procedere con il 359bis c.p.p. occorre la mancanza del consenso del soggetto interessato, perché se vi fosse il consenso si potrebbe agire tranquillamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace