Immigrati e domande d’asilo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Grande, con la sentenza n. C-490/16 del 26 luglio 2017 ha stabilito che le richieste di asilo presentate dai migranti devono essere esaminate sempre dallo Stato di primo ingresso

L’afflusso sempre maggiore di migranti non permette di derogare al principio stabilito dal regolamento di Dublino sull’asilo, secondo il quale, compete al Paese europeo di ingresso esaminare le domande di asilo.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europa con la sentenza n. C-490/16 del 26 luglio 2017.

La vicenda:

Un cittadino siriano ed i membri di due famiglie afghane, superando il confine Sloveno, avevano fatto ingresso nel 2016 in Croazia. L’uomo siriano aveva depositato in Slovenia un’istanza di protezione internazionale, invece i cittadini afgani avevano presentato tale domanda in Austria; tuttavia entrambi gli Stati membri avevano rigettato le loro richieste, in quanto sostenevano che, poiché i soggetti erano entrati illegalmente in Croazia, secondo il Regolamento di Dublino III, la competenza ad esaminare le domande di protezione spettasse in realtà allo Stato di ingresso, ossia alla Croazia.

I soggetti hanno contestato tali pronunce, sostenendo che il loro ingresso in Croazia non era irregolare e che, ai sensi del Regolamento sopra citato, compete alle autorità slovene ed austriache esaminare le loro richieste di protezione internazionale.

Per tali motivi, la Corte suprema della Repubblica di Slovenia e la Corte amministrativa suprema di Vienna, hanno domandato alla Corte di giustizia UE se l’ingresso dei richiedenti, sia o non sia regolare, ai sensi del regolamento Dublino III.

La decisione della Corte:

La Corte ha dichiarato che attraversare una frontiera, violando i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile nello Stato membro interessato, deve considerarsi illegale, secondo quanto disposto dal regolamento Dublino III.

Per quanto concerne la facoltà degli Stati membri, di autorizzare per motivi umanitari, cittadini appartenenti a paesi non UE, privi dei requisiti di ingresso, a recarsi all’interno del loro territorio, la Corte UE ha ricordato che tale autorizzazione è valida solamente per il territorio del Paese interessato, e non per gli altri Pasi.

Si tratta comunque di attraversamento irregolare di una frontiera, anche nel caso in cui, uno Stato membro, per ragioni umanitarie, consente l’ingresso nel suo territorio a cittadini provenienti da un Paese non UE, in difformità ai requisiti di ingresso stabiliti per i cittadini di paesi non UE.

Dott.ssa Benedetta Cacace