RIFORMA CARTABIA: PROCEDIMENTO PER DECRETO

CON LA RIFORMA IL LEGISLATORE HA MIRATO A UNIFORMARE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER DECRETO ED A RENDERE PIÙ SICURO IL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA SUBORDINANDO LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO ALL’AVVENUTO PAGAMENTO.


Con la riforma il legislatore ha mirato a uniformare la disciplina in materia di procedimento per decreto ed a rendere più sicuro il pagamento della pena pecuniaria subordinando la declaratoria di estinzione del reato all’avvenuto pagamento.

Da ultimo, per evitare le opposizioni, con la riforma si è previsto il pagamento di una pena minore se si provvede entro quindici giorni dalla notifica del decreto (in questo caso la pena viene ridotta di un quinto)

Per il nuovo art. 459 c.p.p. in materia di procedimenti per decreto:

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa disponibilità dell’ente. 1 ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis primo comma e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato. 2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale”

La modifica al comma 1 mira a bilanciare il termine con quello del termine per le indagini preliminari, sempre annuale.

Il comma 1-bis poi modifica la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, prevedendo un valore giornaliero non inferiore a 5 euro e non superiore a 250 euro, da bilanciare in relazione alle possibilità economico patrimoniali dell’imputato e del suo nucleo familiare, mente prima il valore non poteva essere inferiore alla somma di 75 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non superiore a tre volte tale ammontare.

Ancora il comma 1-bis, ha previsto la possibilità di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Al comma 1-ter poi è stata ampliata l’applicabilità del lavoro di pubblica utilità in sostituzione dell’emissione del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva. Così, quando viene emesso un decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, anche nel caso chiedendo di depositare nel successivo termine di massimo sessanta giorni, la disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

L’art. 460 c.p.p., per i requisiti del decreto penale di condanna, aggiunge che, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, di fatto rinunciando all’opposizione.

Per l’art. 460 c.p.p., oltre ai requisiti già vigenti, aggiunge che il decreto penale di condanna deve contenere l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso di cui sopra e l’avviso concernente la possibilità di effettuare il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.

Il comma 5 dell’art. 460 c.p.p. prevede inoltre che:

Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena l’estinzione del reato è subordinata non solo, secondo quanto già stabilito dalla normativa antecedente, alla mancata commissione, da parte del condannato, nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e di due anni, in caso di contravvenzione, di un delitto, ovvero di una contravvenzione della stessa indole, ma anche all’effettivo pagamento della pena pecuniaria.

Per quel che concerne il giudizio di opposizione e la restituzione nel termine per proporre opposizione (artt. 461 e 462 c.p.p.) con la riforma si è previsto che l’atto di opposizione da parte dell’imputato o del difensore nominato deve avvenire con le forme previste dall’art. 582 c.p.p. e cioè con deposito telematico in cancelleria del GIP che ha emesso il decreto, ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente e che l’imputato e la persona civilmente obbligati per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.