PROCESSO CIVILE: COME VIENE MODIFICATA LA FASE DECISORIA CON RIFORMA CARTABIA

RIFORMA CARTABIA : PROCESSO CIVILE – FASE DECISORIA

La fase di decisione del processo civile costituisce la fase conclusiva del processo di cognizione e si chiude con l’emissione di un provvedimento decisorio, ossia la sentenza.

Ai sensi dell’art. 189 c.p.c. nella sua vecchia formulazione:

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’articolo 187, secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma”.

L’udienza di precisazione delle conclusioni invece, con la riforma Cartabia, viene meno ma, al suo posto, si introduce altra udienza successiva alle memorie conclusive, in cui le parti chiedono al Giudice di decidere la causa.

In particolare, il nuovo art. 189 c.p.c. recita:

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171 ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma. 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma. All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.”

In sostanza, a meno che le parti non vi rinuncino espressamente, il Giudice procedente assegna alle parti stesse, termini perentori che devono essere calcolati a ritroso:

  • 60 giorni prima dell’udienza, per note scritte di precisazione delle conclusioni;
  • 30 giorni prima, per le comparse conclusionali;
  • 15 giorni prima dell’udienza, per memorie di replica.

Con le note di precisazione delle conclusioni poi, le parti potranno chiedere che la discussione della causa avvenga oralmente.

Dunque, conclusa l’istruttoria, viene fissata l’udienza per la rimessione in decisione (art. 189 c.p.c.) ed i termini per le memorie conclusive. A seguito dunque si svolge l’udienza con trattazione scritta, salvo richiesta di trattazione orale da parte delle parti (o decisa d’ufficio) e, poi, il giudice si riserva di decidere la causa.

Laddove il giudice ritenga che la causa possa essere decisa a seguito di una discussione orale (art. 275bis c.p.c.), provvede a fissare l’udienza per la discussione con termini di 30 giorni prima per la precisazione delle conclusioni e di 15 giorni prima per le conclusionali (le repliche non sono previste).

Conclusa la discussione, la Magistratura non darà lettura del dispositivo in udienza, ma avrà massimo sessanta giorni di tempo per depositare il dispositivo.

Con riferimento alla soccombenza, in caso di lite temeraria, è stato aggiunto un quarto comma all’art. 96 c.p.c. ai sensi del quale in Giudice, nei casi di responsabilità aggravata, può condannare la parte soccombente ad una sanzione pecuniaria (tra € 500 e € 5.000) da pagare alla cassa delle ammende per compensare la Pubblica Amministrazione dell’inutile impiego delle proprie risorse per gestire un processo che non avrebbe dovuto svolgersi.