RIFORMA CARTABIA: SEPARAZIONE E DIVORZIO

ANCHE IN MATERIA DI FAMIGLIA LA CARTABIA MIRA AD UN’ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI GIUSTIZIA

Le norme di riferimento, che introducono il rito unico sono gli artt. 473 bis.47 a 473 bis.71 c.p.c.

Ai sensi del nuovo art. 473 bis.47 c.p.c.:

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica”

La norma si occupa quindi della competenza, stabilendo quale criterio principale, in caso di presenza di figli minori, quello della residenza abituale degli stessi. I criteri residuali invece rimangono invariati rispetto al passato. Si seguirà dunque, in mancanza di figli minori, la competenza territoriale del Tribunale del luogo di residenza del convenuto oppure, se irreperibile o residente all’estero, si farà riferimento al luogo di residenza dell’attore ovvero, se anche l’attore risiede all’estero, ci si potrà rivolgere al Tribunale di qualunque luogo della Repubblica.

La domanda si introdurrà con ricorso che, a norma dell’art. 473 bis.12 c.p.c., dovrà contenere:

a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura; d) la determinazione dell’oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

L’articolo in commento si occupa dunque dei requisiti di contenuto e forma dell’atto introduttivo del giudizio indicando tutta una serie di documenti da allegare.

In particolare, in caso di domande di contributo economico o comunque in presenza di figli minori, si prevedono ulteriori documenti da allegare, allo scopo di ricostruire correttamente la capacità economico patrimoniale della parte.

In presenza di figli minori poi, occorrerà allegare un piano genitoriale che illustri un progetto educativo e di accudimento del minore, affinché il giudice possa adottare provvedimenti personalizzati e conseguentemente più opportuni nell’interesse del minore, senza trascurare la situazione di vita pregresse dei suoi abitudini consolidate.

In sostanza, il piano genitoriale, riguarda la descrizione degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relative alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze.

Importante elemento di novità è rappresentato dal collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti, dei quali il ricorrente deve dare atto nel ricorso introduttivo, anche allegando copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, eventualmente già adottati.

Dopo il deposito del ricorso (si veda art. 473 bis. 14 c.p.c.), il Presidente designa il relatore e fissa l’udienza di prima comparizione che deve tenersi nei 90 giorni dal deposito.

La costituzione del convenuto (si veda art. 473 bis. 16) deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza e la notifica del ricorso e del decreto da parte dell’attore al convenuto deve essere effettuata almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza.

Viene quindi soppressa la prima udienza di comparizione innanzi al Presidente, ma quest’ultimo ha la possibilità di emettere un decreto inaudita altera parte nell’interesse dei figli o nell’interesse delle parti nei limiti delle domande proposte, in caso di pregiudizio imminente o irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti (cfr. art. 473 bis. 15 c.p.c.). Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato, attraverso un apposita udienza fissata entro i successivi 15 giorni.

Dopo la costituzione del convenuto, è previsto lo scambio di memorie tra le parti. Per l’art. 473 bis. 17 c.p.c.:

Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473 bis 12, terzo comma. Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria. Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

L’articolo si occupa quindi delle ulteriori difese delle parti che si rendano necessarie all’esito degli atti introduttivi. Le decadenze indicate attengono solo le domande aventi ad oggetto diritti disponibili, invece quelle attinenti l’affidamento e il mantenimento dei figli minori possono sempre essere introdotte (art. 473 bis. 19 c.p.c.).

L’art. 473 bis.21 c.p. disciplina invece la prima udienza di comparizione, stabilendo che questa di si svolge davanti al collegio o al giudice delegato e che le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi altrimenti, il loro comportamento, così come nel caso di mistificazione della propria condizione economico patrimoniale (si veda rt. 473 is. 18 c.p.c.), può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e anche ai fini della liquidazione delle spese.

Ebbene, per il 473 bis. 21 c.p., dopo la verifica della regolarità del contraddittorio il giudice sente le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione, con possibilità anche di formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.

 

Se la conciliazione non riesce, il giudice dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’intessere delle parti nei limiti della domanda e nell’interesse dei figli, e provvede sulle richieste istruttorie predisponendo il calendario delle udienze (art. 473 bis.22 c.p.c.), altrimenti, “assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa al collegio” (art. 473 bis.21 c.p.c.).

Naturalmente la comparizione personale delle parti è volta a sentire direttamente, insieme separatamente, le stesse, anche al fine di verificare se ci siano o meno margini di riconciliazione e di formulare una motivata proposta conciliativa. La mancata comparizione del ricorrente, a meno che il convenuto non chieda di procedere, comporta l’estinzione del procedimento, a meno che i procedimenti non vengano incardinati sul ricorso del pubblico ministero.

Quanto sin dalla prima udienza, la causa è matura per la decisione, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti temporanei e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su richiesta di parte in altra udienza e, all’esito, trattiene la causa in decisione. (art. 473 bis. 22 c.p.c.)

L’art. 473 bis. 22 c.p.c. concentra in capo al giudice poteri una volta assegnati invece al Presidente sia di natura tipicamente decisoria, ossia attinenti l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, sia istruttori cioè di valutazione e ammissioni dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive.

In caso di provvedimenti aventi contenuto economico, il giudice può retrodatarli al momento della preposizione della domanda, onde prevenire questioni in fase esecutiva e garantire che il trascorrere del tempo tra il deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non vada a sfavore del coniuge bisognoso.

L’ordinanza relativa alle statuizioni di merito, ossia ai provvedimenti temporanei e urgenti (revocabile e modificabile in presenza di determinati presupposti), costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e mantiene la sua efficacia anche dopo l’eventuale estinzione del processo, fino a quando non venga sostituita con altro provvedimento. I provvedimenti istruttori o organizzativi invece, non sono reclamabili ma sempre irrevocabili o modificabili.

I provvedimenti temporanei e urgenti comunque, possono essere oggetto di reclamo con ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost” (art. 473 bis.24 c.p.c.)

L’udienza per l’assunzione dei mezzi istruttori ammessi, deve svolgersi nei successivi 90 giorni rispetto alla prima udienza. All’esito dell’istruttoria il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte e conclusioni, 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle repliche. (art. 473 bis. 28 c.p.c.)

La separazione ed il divorzio si propongono, dopo la Cartabia, con domanda congiunta. In materia, l’art. 473 bis. 51 c.p.c. sancisce che la domanda si propone davanti al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di una delle due parti; deve essere sottoscritto anche dalla parte personalmente e contenere le indicazioni di cui all’art. 473 bis .12 c.p.c. n. 1,2,3 e 5. Al ricorso occorre allegare le produzioni documentali sulla disponibilità reddituale e patrimoniale degli ultimi tre anni e degli oneri a carico delle parti, nonchè le condizioni relative ai figli ed ai rapporti economici.

Ancora:

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473 bis 13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473 bis 12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.” (art. 473 bis. 51 c.p.c. )

L’articolo 473 bis 51  c.p.c., rubricato “procedimento su domanda congiunta”, disciplina un unico rito per i procedimenti della crisi familiare incardinati su domanda congiunta. Alla domanda si potrà allegare anche un “piano genitoriale” che sia d’ausilio al al giudice per modulare le visite e collocamento dei figli minorenni.

Si può dunque proporre in contemporanea la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure, le stesse potranno essere riunite in un unico procedimento.

Per accedere al divorzio, occorre però il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.

Nel 2024 si prevede poi l’introduzione di un unico Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Saranno dunque istituiti i tribunali circondariali e, come organo centrale, un Tribunale distrettuale.

I Tribunali per i minorenni non verranno soppressi, ma trasformati.

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