ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

RESTITUENDO ANTICIPATAMENTE IL FINANZIAMENTO IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE DI TUTTI I COSTI IN PROPORZIONE

In materia di finanziamento è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con una pronuncia rivoluzionaria per cui:

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia. Tale norma è illegittima nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In caso di restituzione anticipata del finanziamento, infatti, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.

La decisione è la n. 263 del 22/12/2022, che segue alla c.d. sentenza Lexitor ampliandone la portata.

In particolare con la sentenza Lexitor, ossia la n. 383 dell’11 settembre 2019, la Corte di giustizia ha affermato che, laddove il debito con l’istituto di credito venga estinto, prima della scadenza dei prestiti ai consumatori questi ultimi hanno diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a loro carico per il periodo nel quale non hanno goduto del finanziamento.

Dunque, il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento che gli è stato erogato, dopo la sentenza Lexitor si vedeva riconosciuta non solo la restituzione dei costi connessi alla durata del contratto (i c.d. costi recurring), ma gli veniva riconosciuto anche rimborso di alcuni dei costi, direttamente collegati all’erogazione del finanziamento (c.d. costi front office o up front).

A seguito, con la pronuncia del 22 dicembre 2022, è stata abolita la limitazione dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 nella parte in cui limitava i costi up front rimborsabili disponendo che gli istituti di credito devono restituire ogni costo anticipato (up front) per il periodo residuo del prestito.

Le due pronunce sono quindi state determinanti per il rimborso di oneri non goduti per cessioni del quinto e finanziamenti che venivano estinti anticipatamente.

Oggi il consumatore ha diritto al rimborso delle spese anticipate per servizi di cui non ha goduto avendo concluso in anticipo il rapporto contrattuale.

La Sentenza n. 236/2022 è intervenuta perché, nonostante la Sentenza Lexitor avesse già previsto la restituzione dei costi up front, la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, ne ha poi ridotto l’applicabilità solamente ad alcune tipologie rendendo così necessario un ulteriore intervento della Corte di Giustizia.

Invero partendo da una pronuncia della Corte di Cassazione dell’agosto 2021, si diffondeva una interpretazione restrittiva poi ampliata dalla sentenza in commento (n. 263 del 22 dicembre 2022).

La Corte Costituzionale ha chiarito che la restituzione dei costi avviene per tutti i contratti, sia quindi antecedenti il 2021 che successivi, atteso che, diversamente procedendo, si determinerebbe una violazione della normativa europea ex art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE.

Dunque, è ormai chiaro che i consumatori possono richiedere la riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti per il contratto di credito estinto anticipatamente, anche per i contratti conclusi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.

Scarica la sentenza

Corte Costituzionale, 22.12.2022, n.263