REATI CONTRO IL PATRIMONIO E AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Ammissibilità al gratuito patrocinio e precedenti reati contro il patrimonio

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 44900 del 2018

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dall’attore avverso il decreto con il quale era stata rigettata la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

L’istanza era stata rigettata in quanto l’attore era gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, tali da far presumere l’inattendibilità di quanto da lui dichiarato in merito alla sua posizione reddituale.

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La Corte di Cassazione, in riforma delle sentenze precedenti dichiara fondato il ricorso presentato dall’uomo, e precisa che:

“Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato l’art. 76, comma 1, lett. c) D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell’istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76, è assorbente il rilievo in base al quale non può tuttavia argomentarsi in modo univoco la non accoglibilità della richiesta sulla sola base di precedenti penali insufficienti a far ritenere che l’interessato abbia percepito redditi illeciti non dichiarati nell’anno di riferimento”.

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L’autorità giudiziaria procedente gode di idonei strumenti per verificare le reali condizioni reddituali dell’interessato, non solamente ex post grazie all’art. 98 del D.P.R.  115/2202, ma anche ex ante grazie all’art. 96, secondo comma del medesimo D.P.R.

L’art. 96, secondo comma prevede che l’istanza deve essere rigettata

“se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del D.P.R. n. 115/2002 tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziario, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”.

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In merito alla fondatezza dei motivi per rigettare l’istanza, secondo costante orientamento giurisprudenziale i requisiti di gravità, precisione e concordanza, previsti dall’art. 2729 c.c., al fine che gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, devono essere valutati con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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