OMESSO VERSAMENTO IVA: GLI INTERESSI E SOGLIA DI PUNIBILITÀ

La soglia di punibilità per il reato di omesso versamento iva è comprensiva anche degli interessi?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 46953 del 2018

Quello che ci si chiede è se nel reato di omesso versamento iva, l’imposta evasa ai fini del superamento della soglia di punibilità, prevista dalla norma di riferimento, debba essere intesa con o senza gli interessi trimestrali dovuti.

L’art. 10ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 dispone che:

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’accordo relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250mila per ciascun periodo d’imposta”.

 

Nel caso di specie, la somma evasa era di euro 250.808,00 di cui 2.483,00 euro di interessi; pertanto la somma omessa era di soli 248.325,00 di imposta evasa, manca l’elemento oggettivo del reato di omesso versamento IVA che si configura solamente per omessi versamenti superiori alla soglia di euro 250mila.

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Infatti, ex art. 1, comma 1, lett. f) d.lgs. 74 del 2000:

“Per imposta evasa si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili”.

Detto ciò si evince che nel calcolo dell’imposta devono detrarsi gli interessi pagati per il versamento trimestrale.

Ad oggi l’omesso versamento di somme inferiori a euro 250.000,00 non è più previsto dalla legge come reato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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