PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO SI DEVE CONSIDERARE ANCHE IL REDDITO DEI FAMILIARI CONVIVENTI

Patrocinio a spese dello Stato: il reddito compatibile con tale beneficio va valutato in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 17426 Anno 2018

La persona non abbiente che deve agire o difendersi in giudizio può farsi assistere da un avvocato a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il soggetto sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

Ai sensi dell’art. 76, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, se il richiedente convive con il coniuge o con altro familiare, il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Quindi la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua come reddito da considerare per l’ammissione al beneficio, quello derivante dalla somma dei redditi di ciascun convivente del richiedente.

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Ma come si deve considerare il familiare fiscalmente a carico?

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione Penale con la sentenza in commento.

I fatti di causa:

Il Presidente del Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione proposta da xxxxxxxx, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Avverso tale provvedimento, veniva quindi proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002.

Il ricorso era basato su un unico motivo: vizio di violazione di legge in relazione all’art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002.

Il tutto originava da una richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio rigettata a seguito di indagini, dalle quali risultava che: l’interessato non aveva percepito alcun reddito nell’anno di imposta 2014; le dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori dell’istante,  lo riportavano quale familiare a carico, al 50%, essendo il loro reddito complessivo superiore alla soglia massima per poter usufruire del beneficio.

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Sulla base di tali esiti, la richiesta di ammissione al beneficio, veniva dichiarata inammissibile dal G.i.p. del Tribunale di Taranto ed avverso il provvedimento di diniego, l’istante proponeva impugnazione innanzi al Presidente del Tribunale, che rigettava l’opposizione evidenziando che dall’ultima dichiarazione dei redditi dei genitori dell’opponente acquisita agii atti, l’unica rilevante ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 115/02, il reddito dei componenti della famiglia era sicuramente superiore al limite di cui agli artt. 76 e 92 del citato d.P.R. posto che, dalla suddetta dichiarazione, si evinceva che egli era vivente a carico dei genitori, al di là del suo effettivo domicilio.

Da lì la violazione di legge sulla cui veniva basato l’unico motivo del ricorso

In particolare il ricorrente evidenziava che lui

“ ed i suoi genitori hanno due residenze diverse.

Ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, ai sensi dell’art. 76. D.P.R. 115/2002, il reddito computabile, ove l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Pertanto, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua come reddito da considerare per l’ammissione al beneficio, quello derivante dalla somma dei redditi di ciascun convivente del richiedente. Si deve pertanto

ritenere che la nozione rilevante ai finì dell’ammissione al beneficio non è quella del familiare fiscalmente a carico, bensì, quella del familiare convivente.”

 

La decisione della Corte:

Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto.

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In fatti in questo caso, il provvedimento impugnato è incentrato sulla circostanza che il richiedente risulta essere fiscalmente a carico dei genitori, benché non sia convivente con loro. La circostanza che l’istante ed i genitori siano residenti in luoghi diversi è desumibile dal provvedimento di rigetto, dove si afferma che è ininfluente l’effettivo domicilio dell’istante.

Secondo la Corte:

“la valutazione espressa dal Tribunale, è fondata sulla erronea equiparazione tra soggetto fiscalmente a carico di un determinato nucleo familiare e soggetto convivente. Si tratta di condizioni non coincidenti e non equiparabili ai fini della determinazione del reddito valutabile per l’ammissione o il diniego del beneficio.”

In modo conforme si era già espressa in precedenza la Corte, affermano il principio:

“Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico. (Sez. 4, n. 33428 del 07/03/2014, Rv. 261565)”.

Per di più la Corte precisava che l’interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e di quella relativa alla regolamentazione tributaria.

Ed infatti quest’ultima

“nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all’incidenza del peso determinato dai familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante.

Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi.”

Avv. Tania Busetto


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