GRATUITO PATROCINIO E “NON ABBIENZA”

Gratuito patrocinio e “non abbienza”: le indicazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione il giudice deve tenere conto di tutta una serie di elementi, compresi il reddito proveniente da fonte illecita e non fondare la sua decisione su automatismi e congetture

In base al secondo comma dell’art. 96 del d.p.r. n. 115/2002, per stabilire se il richiedente il gratuito patrocinio, versi nella condizione economica per l’ammissione, il giudice dovrà tenere in considerazione tutta una serie di elementi, tra cui: il casellario giudiziale, il tenore di vita, le condizioni familiari e personali e le attività economiche svolte dal soggetto.

Il giudice inoltre, dovrà tener conto dei redditi provenienti da fonte illecita, e potrà fondare il proprio ragionamento su massime di esperienza, ma non su mere congetture.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n. 836/2018.

Il tribunale competente aveva rigettato il ricorso, presentato in base all’art. 99 d.p.r. n. 115/2002, da un imputato, contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto questi è ricorso ai giudici di legittimità.

Secondo l’uomo, il giudice a quo non avrebbe basato la propria decisione sui parametri indicati dall’articolo 96, secondo comma, del richiamato d.p.r., non avendo preso in considerazione le condizioni personali e familiari.

V. anche

Secondo gli Ermellini, il magistrato, nel valutare e stabilire se l’interessato versi o meno in condizioni di cui agli articoli 76 e 92 d.p.r. n. 15/2002, deve tenere conto di una serie di elementi, ossia: tenore di vita, condizioni personali e familiari e attività economiche svolte.

Inoltre, il giudice deve tenere in considerazione anche i redditi derivanti da fonte illecita, dato che, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, tra i redditi valutabili rientrano anche quelli provenienti da attività criminosa.

Tuttavia, l’analisi del giudice non può avvalersi di automatismi e deve addentrarsi nella disamina della fattispecie concreta.

Nel caso in esame. La valutazione sull’entità effettiva dei redditi non è stata compiuta e, per tale motivo , deve rilevarsi una totale mancanza di motivazione, non essendo le ragioni a fondamento del decisum neanche implicitamente desumibili dal conteso argomentativo a sostegno della deliberazione adottata.

 Dott.ssa Benedetta Cacace


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