MULTA RECAPITATA AL VECCHIO INDIRIZZO DI RESIDENZA

È valida la notifica di una multa al vecchio indirizzo di residenza?

Multa per violazione del codice della strada al vecchio indirizzo: spetta all’Amministrazione aggiornare i dati del PRA

In base al codice della strada, la notifica della multa è eseguita validamente se effettuata all’indirizzo di residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal PRA o dalla patente di guida.

Ma se il destinatario della contravvenzione nel frattempo si è trasferito? La risposta a tale domanda è contenuta in una sentenza recente del Giudice di Pace di Pistoia ( GDP Pistoia, sent. n. 717/2017), che ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia.

Per la giurisprudenza maggioritaria, l’automobilista che trasferisce la propria residenza non ha alcun onere di comunicazione al PRA o alla motorizzazione.

L’articolo 247 DPR n. 495/1995 prevede espressamente che la comunicazione al PRA del cambio di residenza, segua d’ufficio a cura della pubblica amministrazione.

I Comuni trasmettono alla Direzione generale della Motorizzazione, per via telematica, i dati inerenti ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali.

La Direzione generale della Motorizzazione, a sua volta comunica i dati agli uffici provinciali del PRA.

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Pertanto, non sussiste un onere di comunicazione in capo al proprietario del veicolo, ma è sufficiente che questi abbia tempestivamente dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe del Comune.

L’inadempimento dell’Amministrazione non può gravare sul privato. Conseguentemente la multa notificata al vecchio indirizzo, nonostante il soggetto abbia comunicato all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittima e nulla.

La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 24851/2010 ha precisato che:

  • Il termine per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del c.d.s., nel caso in cui l’automobilista abbia cambiato residenza provvedendo a far annotare la variazione solamente negli atti dello stato civile e non nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile;
  • Non può essere considerata tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni del codice della strada quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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