QUANDO L’AUTOVELOX È POSIZIONATO SUL LATO SBAGLIATO DELLA CARREGGIATA

Invalida la multa se l’autovelox è posizionato sul lato sbagliato della carreggiata

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza a n. 12309 del 2019

È valido il verbale di contravvenzione elevato da un autovelox posto dal lato sbagliato della carreggiata?

La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire che, nel caso in cui l’autovelox venga posizionato dalla parte opposta rispetto a quanto stabilito nel decreto prefettizio, la multa elevata, per eccesso di velocità è nulla.

Nel caso di specie un automobilista aveva sollevato l’invalidità del verbale di accertamento ad esso elevato proprio perché l’infrazione era stata rilevata da un autovelox posto sul lato sbagliato della carreggiata.

Il Giudice di pace aveva accertato l’illegittimità dell’apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché su quello sinistro, come autorizzato dal decreto prefettizio, annullando così il verbale di contravvenzione elevato nei confronti dell’attore, per la violazione dell’art. 142 del codice della strada.

Anche il Tribunale aveva confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno rammentato che, come evidenziato nella sentenza n. 23726 del 2018:

“qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia, ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 del codice della strada debba ritenersi affetto da illegittimità derivata.”

Il principio innanzi espresso si ricava da quanto espresso anche dalla sentenza di Cassazione n. 10206 del 2013, secondo la quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che l’articolo 4 del d.l. n. 121 del 2002 conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o tratti di strade in cui possono essere posizionati i dispositivi per il controllo elettronico della velocità, senza precisare il senso di marcia interessato dalla rilevazione, il rilevamento e l’attività di accertamento posta in essere dagli agenti stradali sarà legittima solamente se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla medesima strada ma sull’opposta carreggiata, che non abbia costituito oggetto di previsione da parte del medesimo provvedimento autorizzativo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER