NO ALL’ISCRIZIONE IPOTECARIA SENZA AVVISARE IL CONTRIBUENTE

L’Ente di riscossione può iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza inviargli una previa comunicazione di messa in mora?

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 12237 del 2019

Nel caso di specie l’attore aveva convenuto in giudizio l’agente di riscossione per aver iscritto ipoteca su alcuni dei suoi beni, a garanzia di un credito scaturente dal mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogategli per violazioni del codice della strada, chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria per non aver mai ricevuto la notifica, né il verbale di accertamento, né l’ordinanza-ingiunzione né la cartella esattoriale, né tanto meno l’avviso di mora.

L’allora Equitalia, costituitasi in giudizio aveva sostenuto di aver regolarmente notificato tutte le cartelle esattoriali e che in ogni caso, l’iscrizione ipotecaria, essendo atto estraneo e prodromico all’esecuzione, non doveva essere preceduta dalla notifica dell’avviso di mora.

Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria, ritenendo non dimostrata l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali. La Corte d’Appello, nel rigettare il gravame proposto dalla parte soccombente aveva ritenuto che l’iscrizione ipotecaria dovesse considerarsi nulla in quanto effettuata ad oltre un di distanza dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza essere stata preceduta dall’invio al debitore di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere le proprie obbligazioni entro un congruo termine.

Per i giudici di secondo grado, anche prima che il legislatore sancisse un obbligo in tal senso con l’art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602 del 1973, esso doveva comunque ritenersi immanente nell’ordinamento. Infatti le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19667 del 2014 avevano statuito che:

“L’amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che l’ipoteca è un atto giuridico ed il fatto che un atto, per produrre i suo effetti, sia preceduto dal compimento di un altro atto prodromico, è che questo non sia stato compiuto, è un’eccezione sussumibile nel

“genus dei fatti impeditivi degli effetti giuridici dell’atto”.

Pertanto l’eccezione sollevata nel caso di specie è rilevabile d’ufficio.

Principio oramai consolidato nell’ordinamento è che l’amministrazione finanziaria non può compiere atti “a sorpresa” in danno del contribuente e per lui pregiudizievoli.

Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria intenda procedere all’esecuzione forzata sui beni del contribuente, il contraddittorio è imposto dall’art. 50, secondo comma del d.p.r. n. 602 del 1973, il quale dispone che:

“se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni”.

Invece quando l’amministrazione finanziaria voglia iscrivere ipoteca sui beni del contribuente gli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impone il contraddittorio.

Pertanto, il contribuente deve essere avvisato e messo nelle condizioni di pagare entro il termine di 20 giorni, prima che venga iscritta ipoteca sui suoi beni.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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