IL VERBALE DELLA POLIZIA FA PIENA PROVA

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 9037 del 2019 è intervenuta per chiarire se il verbale redatto dalla Polizia municipale faccia piena prova

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 9037 del 2019

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 9037 del 2019 è intervenuta per chiarire se il verbale redatto dalla Polizia municipale faccia piena prova.

Nel caso di specie, il Tribunale, in veste di giudice di secondo grado aveva convalidato il verbale di contestazione emesso dalla Polizia Stradale nei confronti del ricorrente, con il quale gli era stata contestata la violazione degli articoli 146 e 148 del codice della strada ed aver causato un sinistro con conseguenti lesioni a terzi. Infatti, il Giudice di Pace aveva correttamente fondato il rigetto del ricorso ritenendo la maggiore solidità della ricostruzione operata dagli agenti di polizia, in quanto sorretta da fede privilegiata per quanto concerne i fatti accaduti nonché dalle testimonianze raccolte nell’immediatezza del fatto.

Nel ricorrere in Cassazione l’originario attore lamenta che il Tribunale avesse assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale non tenendo conto che questo ha fede privilegiata solamente le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico Ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ribadito che è principio consolidato quello per cui l’atto pubblico, e quindi anche il verbale della polizia

“fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e deli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente apprezzabile e valutabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.

Alla luce di tali considerazioni emerge che il giudice di secondo grado ha applicato in maniera corretta quanto disposto dall’art. 2700 del codice civile, alla luce della ricostruzione del sinistro così come rappresentato nel verbale e da quanto ricostruito tramite le testimonianze convincenti rese dalle persone presenti al sinistro.

L’articolo 2700 del codice civile dispone che:

“L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

Pertanto i giudici hanno fatto propria la ricostruzione fornita dal verbale di polizia in quanto sorretta da elementi logici coerenti, non avendo l’appellante fornito una ricostruzione di valore logico altrettanto coerente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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