PUÒ ESSERE PIGNORATO IL TFR?

Il trattamento di fine rapporto è passibile di pignoramento?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 19708 del 2018

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha affrontato la questione ed ha espresso il seguente principio di diritto:

“Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.”.

Il principio di diritto sopra enunciato vale sia per i lavoratori privati che per i dipendenti pubblici, come disposto dalle sentenze n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997 della Corte di Cassazione.

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Le quote accantonate con il T.F.R. hanno una potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, e pertanto sono pignorabili, anche in seguito alla modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto. 

Tale diritto del lavoratore costituisce a tutti gli effetti un credito che matura in costanza del rapporto di lavoro, anche se la sua esigibilità è subordinata al momento della cessazione dello stesso rapporto.

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Infatti, in base all’art. 553, primo e secondo comma del codice di procedura civile, i presupposti per l’assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solo la certezza e la liquidità, ma non l’esigibilità, quindi nulla vieta che il trattamento di fine rapporto possa essere soggetto a pignoramento. 

Dott.ssa Benedetta Cacace


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