PROCURA REDATTA ALL’ESTERO – LIMITI

Limiti della procura redatta all’estero

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 17713 del 2019

Che validità ha la procura redatta all’estero?

Nel caso di specie una donna aveva citato in giudizio il marito chiedendo che venisse dichiarata la nullità della procura da lei rilasciata, al fine di vendere un immobile di sua proprietà, disconoscendo l’autentica della propria firma.

Il Tribunale di primo grado aveva rilevato che la procura, redatta innanzi ad un notaio americano, doveva essere qualificata come atto pubblico, munito da pubblica fede e l’attrice, per contrastarne la veridicità avrebbe dovuto proporre querela di falso.

In riforma della decisione impugnata, la Corte d’Appello aveva accolto l’appello e dichiarato inefficace l’atto d vendita in questione; ritenendo che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, posto che la L. n. 373 del 1953 dello Stato della Pennsylvania non consente ai notai di redigere atti negoziali, ma li abilita unicamente a ricevere giuramenti, dichiarazioni, certificazioni di copie di documenti e dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità o sotto giuramento. Pertanto rilevava che l’identità del conferente la procura riportava una data di nascita differente rispetto a quella dell’originaria attrice e che i due testimoni non erano nemmeno stati identificati.

Quindi, trattandosi di scrittura privata disconosciuta, il convenuto, per potersi avvalere in giudizio del documento aveva l’onere di dimostrare l’autenticità della sottoscrizione.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che la validità della procura rilasciata all’estero, quanto alla legge applicabile è disciplinata dalla L. n. 218 del 1995 art. 60, in materia di rappresentanza volontaria.

La norma prevede che:

“la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari, sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni, si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto”.

Detto ciò si evince che l’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza o dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.

Il notaio che redigerà l’atto dovrà prestare molta attenzione ai requisiti di sostanza e di forma della procura per i quali si applica la legge italiana, e in particolare alle questioni attinenti all’efficacia vincolante dell’attività del rappresentante nei riguardi del rappresentato, al contenuto e all’estensione dei poteri del rappresentante, alla durata del potere, alla revoca e all’estinzione della procura, alla capacità del rappresentato e alle conseguenze del negozio concluso senza poteri.

Ugualmente rigorosa dovrà essere la natura del controllo circa la forma della procura in base all’attività compiuta dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato. Quindi, se come nel caso di specie la vendita avrà ad oggetto beni immobili, in base agli artt. 1350 e 1392 c.c., la procura dovrà essere conferita secondo le forme prescritte per il contratto che il rappresentante dovrà concludere; con atto pubblico o con scrittura privata.

Affinché venga riconosciuta la scrittura privata, ex art. 2703 c.c. dovrà essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Se l’atto viene redatto all’estero e ricevuto da un notaio straniero, l’atto, per avere efficacia nello Stato Italiano dovrà essere legalizzato, salvo contrari accordi internazionali, come disciplinato dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2008 artt. 30, 31 e 33.

La legalizzazione consiste nell’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.

Non avendo tale forma legale di autenticità il documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti dall’estero.

Ricapitolando, nel caso in cui una procura provenga da uno stato estero, il notaio dovrà verificare, che sia un atto valido secondo i principi dettati dal diritto internazionale privato italiano, che sia un atto proveniente da un’autorità competente di uno Stato straniero, che sia munita di legalizzazione e che non sia contraria a quanto previsto dagli artt. 28 L.N. e 54 L.N.

Nel caso di specie la procura rilasciata in America non ha alcun valore non avendo il notaio provveduto correttamente ad identificare l’attrice, in violazione dell’art. 2703 c.c.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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