PROCURA ALLE LITI E CONTRATTO DI PATROCINIO


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura “ad litem” è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 20865 del 2019

Il caso di specie origina dal ricorso presentato da due legali, innanzi al Tribunale di primo grado, per la liquidazione dei compensi professionali dovuti dagli eredi di un loro collega, assumendo che avevano difeso il defunto in due distinte procedure giudiziali.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, pur non contestando l’esistenza di una valida procura rilasciata dal loro dante causa ai ricorrenti, avevano assunto che in realtà l’intera attività defensoriale inerente alle procedure in questione era stata unicamente svolta dal defunto, con l’ausilio di una sua collaboratrice di studio.

Il Tribunale aveva accolto le doglianze attoree, condannando i convenuti al pagamento degli onorari insoluti, basando la loro decisione sul fatto che il conferimento della procura, la sottoscrizione degli atti di causa e la partecipazione alle udienze erano idonei a comprovare l’esistenza e lo svolgimento del mandato difensivo e pertanto giustificavano la richiesta di pagamento.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il gravame condannando gli appellati al rimborso delle spese e alla restituzione delle somme versate dagli appellanti. Tale decisione era scaturita in quanto dalle prove raccolte era emerso che gli appellati avevano ricevuto la procura solamente per ragioni di cortesia da parte del collega defunto, ma che tutta l’attività professionale era stata svolta dallo stesso con l’ausilio di una sua collaboratrice di studio.

Nel ricorrere in Cassazione ci si pone la domanda se il formale conferimento della procura ad litem ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale configurino il perfezionamento in forma scritta del sottostante rapporto di patrocinio.

Gli Ermellini hanno dichiarato infondato il ricorso, precisando come i giudici di merito avessero fatto puntuale applicazione del costante principio giurisprudenziale, secondo il quale deve essere fatta netta distinzione tra il rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e il rapporto di patrocinio.

Si deve rammentare che di recente la Cassazione, con la sentenza n. 14276 del 2017, ha chiarito che:

“in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura “ad litem” è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte”.

Di conseguenza ai fini della conclusione del contratto di patrocinio non è indispensabile il rilascio di una procura “ad litem“, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale.

Essendovi piena autonomia tra la procura ed il contratto di mandato difensivo, il diritto al compenso nasce solamente nel caso in cui questo esista e sia stato effettivamente adempiuto.

Non può attribuirsi al rilascio della procura l’idoneità a comprovare l’esistenza del contratto di mandato a meno che le parti non intendessero anche concludere un contratto di patrocinio.

Come affermato anche nella sentenza di Cassazione n. 10454 del 2002:

“nei rapporti tra privati ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura “ad litem”, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma, il rilascio della procura al più genera una presunzione circa l’esistenza anche del contratto di patrocinio, presunzione che però risulta nella fattispecie essere stata vinta, alla luce degli esiti dell’istruttoria svolta, la quale ben poteva consistere anche in prove di carattere testimoniale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER