AUTO IN STRADA PRIVATA – MULTA VALIDA?


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È legittima l’irrogazione di una multa nel caso in cui il veicolo di proprietà viene abbandonato lungo una strada privata?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 06359 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è intervenuta per chiarire come dal momento in cui venga effettivamente accertata la natura di strada privata in cui il veicolo è stato abbandonato, non vi è alcuna violazione delle norme del codice della strada e pertanto non può essere applicata alcuna contravvenzione al proprietario dello stesso.

Nel caso di specie il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale di contestazione, elevatogli ex artt. 180 e 181 codice della strada per aver abbandonato la propria automobile lungo una strada.

Il Tribunale, in veste di giudice d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che la natura privata della strada nel quale il mezzo era stato parcheggiato non era idonea ad escludere i presupposti della violazione contestata.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito come l’auto si trovasse su un appezzamento di terreno di proprietà del ricorrente e quindi in un’area privata, pertanto i soggetti che la utilizzano si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene, trattandosi dei proprietari di determinati immobili, in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi.

Al contrario per essere ritenuto d’uso pubblico è necessario un uso

“di una collettività indeterminata di soggetti, considerati quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale”.

Non può nemmeno valere

“il principio della presunzione di uso pubblico, che sussiste solamente quando il tratto di strada colleghi due strade pubbliche”

essendo nel caso di specie una strada senza marciapiede e quindi, non destinata alla circolazione dei pedoni e che oltretutto era a vicolo cieco.

Da ultimo si deve affermare che essendo rimasta accertata la natura di strada privata dell’area in cui si trovava parcheggiata la vettura di proprietà del ricorrente, non può essergli elevata alcuna contravvenzione mancando il presupposto della violazione medesima.

Dott.ssa Benedetta Cacace