PRECETTO E RICERCA TELEMATICA DEI BENI

Nel caso in cui il creditore abbia presentato un istanza di ricerca telematica ma nel frattempo siano passati i 90 giorni di validità del precetto, questa può essere accolta?

Tribunale di Busto Arsizio, decreto n. 5121 del 21 maggio 2019

La risposta a tale interrogativo è negativa, infatti nel caso di specie il precetto depositato in copia dalla parte istante era divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c. in quanto il termine per la sua notificazione, previsto in 90 giorni, era spirato e non era iniziata l’esecuzione.

L’articolo 155 quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile richiama espressamente la normativa dettata dall’art. 492 bis del codice di riferimento che, a sua volta, con riferimento all’atto di precetto, afferma che:

“l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482, secondo comma”.

In base all’ultimo comma dell’art. 482 bis, una volta che sono stati individuati i beni da pignorare “l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento”, secondo una logica consequenziale di atti finalizzati al completamento del procedimento, il che presuppone che questi abbia la disponibilità del titolo esecutivo e del precetto.

L’articolo 492 bis del codice di procedura civile dispone nel dettaglio che:

“Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’art. 388, sesto comma, del codice penale.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’art. 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’art. 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’art. 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore”.

La struttura e la natura del procedimento ex art. 492 bis c.p.c., sia che lo si qualifichi alla stregua di “fase” di un procedimento unitario di esecuzione o di un doppio procedimento, presuppone comunque che il termine di decadenza, previsto dall’art. 481 c.p.c., sia rispettato.

Nel primo caso proprio in ragione del fatto che l’efficacia del precetto è elemento costitutivo della fattispecie di pignoramento unitaria a formazione progressiva; nel secondo caso in quanto il procedimento giurisdizionale fa parte della struttura della fattispecie pignoramento a formazione progressiva e non può prescindere per la sua ammissibilità dalla presenza di un pignoramento efficace.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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