MISURE CAUTELARI E CRITERI DI SCELTA

Alcune precisazioni sui criteri di scelta delle misure cautelari

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 23268 del 2019

La pronuncia di Cassazione origina dal ricorso presentato dall’originario indagato avverso la decisione di primo grado con cui gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indiziato nel delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, escludendo la sussistenza dei presupposto di applicazione dell’art. 275, quarto comma, del c.p.p.

Nell’adire il giudice di legittimità lamenta la violazione dell’art. 275, quarto comma c.p.p., che prevede:

“4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni”.

Nel caso di specie la moglie dell’indagato, in mancanza di cespiti da destinare al mantenimento della prole, aveva dovuto cercarsi un impiego, quale dipendente di un ristorante, con un orario serale, e non avendo alcun aiuto familiare da parte dei genitori non era in grado di prendersi cura dei propri figli; pertanto se non coadiuvata dal marito, dovrà abbandonare il lavoro non potendo attendere contemporaneamente gli obblighi di madre e a quelli del mantenimento del nucleo familiare.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno rigettato il ricorso, osservando che

“l’art. 275 c.p.p., quarto comma, introducendo una norma di favore per il caso della necessità di accudimento dei figli con età inferiore a sei anni, nelle ristrette ipotesi di morte del genitore non sottoposto a misura cautelare o di assoluta impossibilità di prestare assistenza alla prole, ha inteso assicurare una tutela ai minori, entro il suddetto limite di età, che prevale sulle esigenze cautelari, ancorché la misura sia applicata per uno dei reati di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, fatto salvo il caso della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale

“la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma 3 del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati”.

Si deve precisare che la prova della sussistenza del presupposto dell’impossibilità dell’altro genitore ad attendere alla cura della prole incombe sul soggetto che chiede l’applicazione della misura attenuata.

Non integra l’assoluta impossibilità di cui sopra il non poter seguire il minore per tutto il percorso della giornata, essendo chiaro che l’attività lavorativa del genitore non detenuto è di per sé compatibile con la possibilità di attendere alla cura del minore, come lo è nel caso di genitore “solo” per le più svariate cause.

Detto ciò, perché possa dirsi integrata l’assoluta impossibilità prevista dall’art. 275 c.p.p., quarto comma, deve prospettarsi una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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