E’ POSSIBILE PIGNORARE LA CASA ABUSIVA?

Non può essere pignorata la casa abusiva se è già scattata l’acquisizione al patrimonio del Comune

La vicenda:

Una persona non vi ha pagato ed avanzate una grossa somma di denaro, così state pensando di pignorare l’unico immobile a lui intestato. Si tratta di una vecchia cascina di campagna, costruita sul terrendo del padre ed in buona parte abusiva in quanto il proprietario non ha mai chiesto il permesso di costruire.

In tal caso è possibile l’esecuzione forzata?

La decisione della Corte di Cassazione:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23453 del 6 ottobre 2017 ha disposto che, nel caso in cui la casa sia abusiva, può essere pignorata sempre che non sia stata già oggetto di confisca, ossia non sia stata acquisita al patrimonio del Comune. Tale circostanza infatti, può essere opponibile al creditore, anche se quest’ultimo ha trascritto per primo il pignoramento immobiliare.

L’immobile abusivo è destinato al perimetro giuridico, ossia alla demolizione o all’acquisizione al patrimonio comunale che lo trasforma in un bene fuori commercio. Per tale motivo non può essere oggetto né di vendita né di scambio, anche attraverso l’asta giudiziaria, che non sana in ogni caso l’abuso solamente perché condotta da un Tribunale.

L’ordinanza di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile eseguito in totale difformità o assenza della concessione, emessa dal Sindaco, ha due funzioni: la prima è quella di sanzionare comportamenti illeciti; la seconda è quella di prevenire degli effetti considerati dannosi.

Pertanto, una casa costruita in difformità alla licenza edilizia ed in violazione della normativa urbanistica non può essere soggetta a pignoramento e, anche nel caso in cui ciò avvenisse, l’ipoteca decadrebbe ed il creditore dovrebbe rinunciare alla procedura esecutiva, essendo il bene ugualmente acquisito al patrimonio del Comune.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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