LA COABITAZIONE DEI CONIUGI

DOVERE DI COABITAZIONE DEI CONIUGI

L’art. 143 del codice civile, dedicato ai diritti e doveri reciproci dei coniugi consacra il dovere di coabitazione, inteso come impegno a convivere in modo costante e continuato presso la residenza familiare, quale principio irrinunciabile all’interno della vita matrimoniale.

Infatti, il mancato rispetto di tale precetto, può comportare una pronuncia di addebito in sede di separazione coniugale.

Tuttavia, vuoi per esigenze lavorative, vuoi per esigenze personali, non sempre è possibile vivere insieme, e spesso ci si imbatte in coppie sposate destinate a vivere da separate pur in assenza di una crisi matrimoniale (si pensi ai casi di allontanamento per esigenze di servizio dei militari).

LE VIOLAZIONI GIUSTIFICATE

Insomma, se da un lato è sicuramente lecita una temporanea e concordata lontananza da casa da parte del coniuge, quando la violazione del precetto può comportare la pronuncia di addebito in sede di separazione?

La violazione della norma potrebbe essere integrata in caso di ingiustificato abbandono del tetto coniugale quando, proprio l’allontanamento del coniuge sia stato la causa scatenante la crisi tra i coniugi. L’abbandono del domicilio familiare comporta una conseguente menomazione al diritto di ricevere dal partner l’assistenza materiale e morale che solo una concreta presenza fisica può assicurare.

Le giustificate cause di un allontanamento previste dalla legge sono, in particolare:

– la ricezione di una domanda di separazione, di divorzio o di annullamento del matrimonio

– la sottoposizione a violenza fisica o psicologica da parte del coniuge

– la sopravvenuta intolleranza alla convivenza a causa dei comportamenti del coniuge (che ad esempio non presta ascolto alle richieste del partner) o a causa del deterioramento della relazione (a causa, ad esempio, di frequenti e insostenibili litigi)

Altre cause dovranno essere valutate, sotto il profilo della legittimità, da parte del giudice.

Anche il mancato raggiungimento di un accordo sul dove stabilire la residenza familiare (perché ad esempio nuove opportunità di lavoro o le condizioni di salute del coniuge comportano la necessità o la possibilità di un trasferimento temporaneo o permanente) potrebbe comportare l’addebito della separazione.

LA DIFFERENTE RESIDENZA

Se l’allontanamento è concordato tra i coniugi o è dovuto a motivi di lavoro (ed è inevitabile e necessario) non sussisteranno i presupposti per l’addebito e anzi la legge acconsente alla sussistenza di due differenti residenze familiari per marito e moglie.

Infatti i coniugi devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia, nel rispetto delle esigenze di entrambi e di quelle della famiglia stessa.

La Cassazione civile, sez. V tributaria, con sentenza n. 13334, riferita ad una richiesta di benefici tributari per l’immobile adibito a residenza familiare,  ha infatti statuito che:

Questo collegio ritiene di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei coniugi che abbiano acquistato in reg8ime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione’, (…), ‘ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. L’art. 144 c.c., invero, prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisisti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia. Ne deriva che la mera circostanza che la moglie avesse trasferito la residenza dell’immobile era elemento di per se irrilevante per affermare che colà fosse stata stabilita dai coniugi la residenza della famiglia.’

Avv. Elisa Bustreo


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