PER LA DONAZIONE INDIRETTA SERVE LA FORMA SCRITTA?

Donazione indiretta e la forma scritta

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 27050 del 2018

Quello che ci si chiede è se per la donazione indiretta sia richiesta la forma scritta o meno.

Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto in giudizio i suoi due nipoti, in quanto a seguito di un rogito avvenuto diversi anni prima, lui e la moglie avevano acquistato l’usufrutto su un immobile, attribuendovi la nuda proprietà ai ricorrenti, all’epoca minorenni, e rilasciando contestuale quietanza al venditore, con esplicito richiamo del provvedimento del giudice tutelare che aveva autorizzato i minorenni ad effettuare l’acquisto con denaro proprio.

L’attore era ricorso in giudizio deducendo che in seguito al decesso della moglie, aveva contratto nuovo matrimonio ed i donatari avevano iniziato a rivolgergli offese e maltrattamenti al fine di ottenere il libero godimento dell’immobile.

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Per tale motivo l’uomo aveva domandato la revoca della donazione per ingratitudine dei beneficiari. Il Tribunale di primo grado aveva qualificato la donazione come indiretta ed accolto le domande attoree. Invece la Corte d’Appello aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che non fosse stata data la prova scritta della donazione indiretta dell’immobile e del versamento da parte dell’attore della quota di prezzo gravante sui minori.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha evidenziato che

“la tesi del ricorrente secondo cui il contratto di compravendita andava inquadrato nell’ambito del paradigma della donazione indiretta, non aveva trovato nel corso dell’istruttoria espletata in primo grado, alcun riscontro probatorio, che in virtù del requisito della forma scritta non poteva che essere documentale”.

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Detto ciò quello che si evince è che la Corte territoriale è incorsa nell’errore di ritenere indispensabile la forma scritta per la conclusione e la prova della donazione indiretta, andando contro all’oramai consolidato principio in base al quale per la validità delle donazioni indirette, è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, visto che

“l’art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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