IL CONTO CORRENTE COINTESTATO PUO’ ESSERE CONSIDERATO UNA DONAZIONE INDIRETTA?

Secondo il Tribunale di Potenza, in presenza di un animus donandi, la cointestazione di un conto corrente bancario deve essere considerata una donazione indiretta.

Se vi è animus donandi, la cointestazione di un conto corrente bancario o di un dossier di titoli deve essere considerata donazione indiretta, che non necessità del requisito formale dell’atto pubblico per la sua validità.

Tale principio, già ampiamente consolidato in giurisprudenza, è stato recentemente riaffermato dal Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 915 del 2017, che ha evidenziato anche che, se invece la sussistenza dell’animus donandi non è provata, la cointestazione deve essere considerata come comproprietà della giacenza e dei titoli.

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L’animus donandi, assume un ruolo fondamentale ai fini della corretta identificazione della cointestazione come donazione. Secondo i giudici:

“La mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra, comunque, di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario”.

A tal fine è necessaria la prova che, al momento della cointestazione del conto corrente, il proprietario del denaro, e pertanto, colui che ha immesso nel conto corrente le risorse finanziarie o ha pagato il prezzo dei titoli che sono stati poi immessi nel dossier, fosse animato solamente ed esclusivamente da uno scopo di liberalità.

Nel caso in esame, tale prova era assente e non era ammessa alcuna situazione giuridica differente rispetto a quella che risultava dalla cointestazione.

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Pertanto, in forza di quanto sostenuto sopra, il Tribunale di Potenza non ha potuto che ritenere la proprietà del denaro presente sui buoni postali e sul libretto di risparmio in parti uguali tra le due parti, così dichiarando il subentro degli eredi di uno dei cointestatari nella quota di proprietà di questo ex art. 582 del codice civile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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