Cosa si intende per donazioni indirette

La donazione è un contratto mediante il quale il donante attribuisce, per spirito di liberalità, un proprio diritto al donatario oppure assume verso quest’ultimo un’obbligazione (art. 769 c.c.)

Nel caso in cui l’oggetto della donazione sia un bene di non modico valore, la legge prescrive la “forma solenne”, richiedendo l’atto pubblico a pena di nullità. Ciò risiede nella ragione che si tratta di un’attività giuridica che provoca un impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga un qualcosa in cambio ed ha quindi lo scopo di farlo riflettere.

Nel nostro ordinamento giuridico si parla di “donazioni indirette”, distinguendole così dalle “donazioni dirette” riferendosi a quegli atti di liberalità in cui il risultato si realizza in modo indiretto e cioè con l’acquisto da parte del donante e al posto del donatario, del bene che poi viene direttamente intestato al donatario.

Detto altrimenti, in tali donazioni, la liberalità coincide con il risultato dell’atto, mentre nelle donazioni dirette la liberalità costituisce il contenuto, l’oggetto immediato dell’atto.

Tipici esempi di donazioni indirette sono:

– la remissione del debito

– il pagamento di un debito altrui

– il contratto a favore di terzo.

Alle donazioni indirette non si applicano le norme che regolano la forma della donazione, però l’articolo 809 del codice civile, dispone che: “le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione”.

Non si devono confondere le donazioni indirette con quelle simulate.

Con la donazione simulata non si vogliono produrre gli effetti del negozio che appare, ma quelli del negozio dissimulato, che corrisponde, per l’appunto, ad una donazione. In pratica si hanno due negozi, quello reale e quello apparente. Invece, nella donazione indiretta, non esiste alcun negozio simulato, non c’è alcun contrasto tra apparenza e realtà, e le parti vogliono che si producano proprio gli effetti del negozio compiuto.