La donazione

La donazione

L’articolo 769 del codice civile prevede che: “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

La donazione è un contratto speciale, tipico, con il quale si trasmettono diritti a titolo liberale, con essa non solo si possono regalare dei beni, ma si possono anche costituire dei nuovi diritti sui beni o liberare da un obbligo. Gli atti a titolo di liberalità non corrispondono agli atti a titolo gratuito, la categoria comprende solamente gli atti nei quali l’impoverimento di un soggetto si accompagna all’arricchimento in favore di un altro.

Vediamo quali sono le caratteristiche della donazione:

Forma:

Nel caso in cui l’oggetto della donazione sia un bene di non modico valore, la legge prescrive la “forma solenne”, richiedendo a pena di nullità l’atto pubblico alla presenza di sue testimoni (art. 782 c.c. e art. 42 l. notarile). Ciò risiede nella ragione che si tratta di un’attività giuridica che provoca un impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga un qualcosa in cambio ed ha quindi lo scopo di farlo riflettere.

Causa:

L’animus donandi rappresenta la causa comune dei negozi liberali, e non deve essere confuso con i motivi individuali che lo determinano.

Motivi:

I motivi possono essere i più vari e diversi, ma l’animus caratteristico è sempre uguale, sia che si doni per affetto o per beneficenza, sia che si doni per amore di fama.

Elementi accidentali della donazione sono:

-condizione: l’art 791 c.c. si riferisce alla “condizione di reversibilità”: in pratica il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti. In questo caso i beni tornano al donante (art. 792 c.c.). In sostanza si tratta di una vera e propria condizione risolutiva. Oltre a questo caso si ritiene comunque applicabile la stessa disciplina prevista per i contratti;

-termine: si applica la stessa disciplina prevista dai contratti;

-modo: la donazione modale è gravata da un onere a carico del donatario che, però, non è tenuto all’adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata (art. art. 793 c.c.)

Anche se l’art. 770 c.c. sancisce espressamente che la donazione remuneratoria è donazione, la legge la sottrae ad alcune vicende e conseguenze proprie delle donazioni, in tema di revoca, di obbligo di alimenti e di garanzia per l’evizione.

Invece le liberalità d’uso vengono escluse dall’ambito delle donazioni, e sono quelle liberalità fatte in occasione di servizi resi in conformità agli usi o al costume. Per queste liberalità non è prevista la forma dell’atto pubblico, e non sono nemmeno revocabili per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, inoltre non danno nemmeno diritto agli alimenti in favore del donante, e non se ne tiene conto nei confronti della futura successione del donante.