L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare il conto corrente in tempi brevi e senza dover ricorrere al Giudice.

Con il D.L. 913/2016, convertito nella Legge 225/2016 si è semplificata la procedura del pignoramento del conto corrente per i debiti fiscali.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (che dal Primo luglio 2017 ha preso il posto di Equitalia) può recuperare un credito in tempi brevi e in maniera sicura, senza dover ricorrere al giudice, ricorrendo al pignoramento presso terzi del conto corrente. Infatti all’ente di riscossione è concesso di non dover passare dal giudice per l’udienza di assegnazione delle somme, come invece devono fare i privati nelle cause di pignoramento.

Ai sensi dell’art. 543 del codice di procedura civile “Forma del pignoramento”, il creditore deve notificare al terzo e al debitore un ingiunzione, contenente, il credito per il quale procede e gli estremi del titolo, il credito o il bene posseduti dal terzo ma dovuti al debitore, nonché l’intimazione al debitore di non disporre dei beni appartenenti al debitore, e la citazione del debitore o del terzo a comparire dinnanzi ad un giudice per rendere dichiarazione in ordine alla natura dei diritti vantati.

Però nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate Riscossione, e questa avvii un pignoramento di un conto corrente, può dare ordine al terzo debitore del contribuente di pagare direttamente le somme dovute nelle mani del medesimo Ente. Il pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Ad ogni modo il contribuente deve essere messo nelle condizioni di poter venire a conoscenza del pignoramento in atto, e se del caso avere la possibilità di contestare il titolo della pretesa dell’Ente.

Al contribuente è sempre concesso di opporsi agli atti esecutivi, impugnando così il pignoramento innanzi al giudice l’esecuzione ed è sempre fatta salva la possibilità di chiedere una rateizzazione ed impedire così il successivo pignoramento, sbloccando il conto corrente, provando il pagamento della prima rata.