PCT: SUL DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA DI “PESO” SUPERIORE A 30 MEGABYTE

Se la costituzione in giudizio avviene tramite l’invio di una PEC che superi le dimensioni stabilite nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire attraverso l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata basta che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 31474 del 2018

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 31474 del 2018 ha chiarito che dal momento in cui si effettui un deposito di un ricorso automaticamente si attiva la formazione del fascicolo d’ufficio, l’iscrizione a ruolo e la costituzione in giudizio con il deposito del fascicolo di parte. I documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, e devono essere depositati al momento della costituzione altrimenti vi è inammissibilità delle produzioni e non dell’intera opposizione.

Nel caso di specie, il Tribunale, in sede di opposizione aveva constatato che l’opponente non aveva depositato contestualmente al ricorso tutta la documentazione probatoria del proprio credito; pertanto era incorso nella decadenza rispetto agli atti tardivamente prodotti

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1331 del 2017 secondo cui:

“il decreto emesso all’esito del giudizio di opposizione è suscettibile solo di ricorso per cassazione, benché la fattispecie in esame rimanga regolata dall’art. 254, comma 2, d.lgs. 209/2005 nel testo non più vigente, secondo cui “l’opposizione è disciplinata dalla L. Fall., artt, 98, 99 e 100”.

Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del secondo comma n. 4 dell’art. 99 della L. Fall. in quanto il Tribunale non avrebbe preso in considerazione che l’opposizione conteneva una specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti già prodotti in sede di insinuazione allo stato passivo, che erano stati depositati con più invii telematici entro la fine del giorno di scadenza ai sensi dell’art. 51 l. 114/2014.

Gli Ermellini hanno dichiarato tale motivo di ricorso infondato in quanto, si è già avuto modo di osservare, con la sentenza n. 20746 del 2015 che:

“nella specificità del procedimento disciplinato dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, col deposito del ricorso si attivano sia la formazione del fascicolo d’ufficio che l’iscrizione a ruolo, nonchè la costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo di parte, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso; i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere prodotti ed inseriti nel fascicolo di parte, da depositarsi alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni e non già dell’intera opposizione”.

Nello specifico, era emerso che l’opponente aveva depositato le buste telematiche non in sequenza ma a distanza di alcuni giorni.

In base al principio appena enunciato si evince che il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti deve essere contestuale.

Quindi, nel caso in cui la costituzione avvenga tramite l’invio di una PEC che superi le dimensioni stabilite nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire attraverso l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, ex art. 16 bis, comma 7 del D.L. n. 17 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, basta che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza.

Per invii coevi cosa si deve intendere?

Per invii coevi si devono intendere gli invii consecutivi, effettuati lo stesso giorno e non a distanza di uno o due giorni.

Il ricorrente non ha rispettato la normativa vigente, ossia l’art. 16bis, comma 7 del decreto legge n. 179/12, come introdotto dall’art. 51 comma 2 della legge n. 114/2014 che dispone quanto segue:

“7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER