PCT E PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO IN CASSAZIONE: LA QUESTIONE È RIMESSA ALLE SS.UU.

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 28844 del 2018 ha posto la questione se il mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia informativa della copia della sentenza notificata precluda o meno l’improcedibilità del ricorso.

Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata telematicamente ex art. 325 c.p.c., e secondo costante orientamento giurisprudenziale, il difensore che propone ricorso innanzi alla Corte di Cassazione avverso un provvedimento notificatogli telematicamente, deve depositare, a pena dell’improcedibilità ex art. 369, secondo comma n. 2 c.p.c., nella cancelleria di Cassazione una copia analogica, con attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, unito alla relazione di notifica e al provvedimento impugnato, allegati al messaggio.

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, in mancanza della produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per Cassazione deve in ogni caso ritenersi procedibile se risulti dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata entra il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22438 del 2018 hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio”.

Vedi anche

La questione che ci si pone con la sentenza in commento è se il mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia informativa della copia della sentenza notificata precluda l’improcedibilità del ricorso.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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