NON È POSSIBILE DETENERE IN GIARDINO UNA RENNA VIVA PER SPIRITO NATALIZIO

Lasciarsi prendere la mano con gli addobbi natalizi può costare caro

Corte di Cassazione penale, sentenza n. 50137 del 2018

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 50137 del 2018, depositata alcuni giorni fa, ha chiarito che, in vista del natale non è possibile detenere nel proprio giardino una renna viva, in quanto rappresenta un pericolo per la collettività, configurandosi oltretutto il reato previsto dall’art. 6 della L. n. 150/1992, a meno che non venga rilasciata un’apposita autorizzazione.

Nel caso di specie, un uomo aveva pensato bene di decorare il proprio giardino in occasione del Natale portandovi una renna e per tale motivo era stato portato innanzi al Tribunale, che tuttavia lo aveva assolto dal reato ex art. 6, comma 1 della legge n. 150 del 1992, non essendo stata provata la pericolosità dell’animale selvatico, nato in cattività.

Detta sentenza era stata impugnata dal Procuratore della Repubblica che aveva sottolineato che il reato in questione era un reato di pericolo e che la detenzione di animali pericolosi prescinde dal fatto che rappresentino o meno una concreta pericolosità.

La vicenda, giunta sino in Cassazione ha avuto esito negativo per l’imputato, in quanto gli Ermellini hanno statuito che detenere un animale selvatico come oggetto ornamentale integra il reato ex art. 6 della L. n. 15 del 1992, in quanto rappresenta un pericolo per la salute pubblica.

Inoltre hanno precisato che è irrilevante il fatto che l’animale fosse innocuo, in quanto l’elemento costitutivo del reato in oggetto è da rinvenirsi nella natura intrinseca dell’animale, detenuto in un ambiente non confacente alla sua natura.

Per tali motivi la decisione impugnata deve ritenersi viziata in quanto i giudici non hanno tenuto conto che è possibile la detenzione di tali animali solamente previa autorizzazione e solamente per scopi alimentari, di ripopolamento ed amatoriale.

Detto ciò, attenzione a non esagerare con lo spirito Natalizio

Dott.ssa Benedetta Cacace


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