Part-time e secondo lavoro

La Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017 ha stabilito che il lavoratore non può vietare al lavoratore part-time di svolgere anche un secondo lavoro

Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore part-time di svolgere un secondo lavoro se questo è compatibile con l’orario di lavoro del primo. L’incompatibilità deve essere verificata concretamente.: ciò è quanto previsto dalla sentenza n. 13196/17 della Corte di Cassazione.

La vicenda:

I Giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un dipendente part-time di un patronato, licenziato per giusta causa in quanto aveva un secondo posto di lavoro.

La Corte d’Appello aveva precedentemente confermato la validità del recesso del datore di lavoro, in quanto l’attività svolta dal dipendente part-time era da considerarsi incompatibile, secondo le clausole del regolamento contrattuale, con qualsiasi altro impiego, sia pubblico che privato.

La decisione:

La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione dei Giudici di secondo grado, evidenziando che il datore di lavoro non aveva specificato in cosa consistesse l’incompatibilità tra i due lavori, atteso che al dipendente non era stata mossa l’accusa di sviamento della clientela, né quella di attività concorrenziale.

Infatti l’ente patronato, all’interno del suo regolamento, si era solamente limitato a prevedere una incompatibilità assoluta tra la qualità di dipendente e lo svolgimento di qualsiasi altro impiego sia pubblico che privato.

I Giudici della sezione lavoro chiariscono come sia nulla una previsione regolamentare che riconosce al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore part-time di svolgere un’altra attività lavorativa.

Ammettere che il datore di lavoro possa incondizionatamente negare l’autorizzazione o sanzionare in sede disciplinare il fatto in sé dell’esercizio di un’altra attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti poteri che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro.

Pertanto l’incompatibilità deve essere verificata caso per caso, restando tale valutazione suscettibile di valutazione secondo quanto indicato dagli articoli 2106 e 2119 del codice civile.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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