Cassazione: fotocopiare il proprio pass dei disabili non constituisce reato

La Corte di Cassazione penale, sezione V, con la sentenza del 20 aprile 2017 n. 18961 ha stabilito che usare una fotocopia del pass disabili non integra reato.

Con la sentenza n. 18961 del 20 aprile 2017, la Corte di Cassazione escludeva la sussistenza del reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, ex artt. 477 e 482 c.p., a carico di una signora che aveva esposto sul parabrezza di una automobile noleggiata, una fotocopia del permesso invalidi, temendo di poter perdere l’originale nel corso dei vari spostamenti.

La vicenda:

La donna, condannata in merito per aver contraffatto il permesso invalido rilasciatole dal Comune di Roma, eseguendo una copia del documento in questione; aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo l’insussistenza della condotta tipica di falsificazione, in quanto lei era veramente titolare di un permesso di invalidità.

Considerazioni della giurisprudenza:

Secondo la Giurisprudenza, la riproduzione del permesso di parcheggio riservato ai soggetti invalidi, attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio mezzo, integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative, ex artt. 477 e 482 del codice penale, qualora la copia sia fedele all’originale e sia idonea a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede, in tal caso sussiste un’attività di contraffazione.

Decisione della Corte:

La Corte, nel caso in esame rilevava come l’originale dell’autorizzazione fosse in possesso della ricorrente presso la propria abitazione e non potesse pertanto essere usato da nessun altro soggetto diverso dalla titolare, e che la stessa avesse esposto sul parabrezza dell’auto noleggiata per lavoro una fotocopia, per la preoccupazione che l’originale andasse perduto nel corso dei vari spostamenti.

I Giudici pertanto hanno chiarivano che la mera azione di fotocopiatura, non potrebbe considerarsi nel nostro caso come “abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa”, dato che la stessa deve essere intesa quale strumento per poter utilizzare l’autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non ponendosi in contrasto con la funzione dell’atto.

Dott.ssa Benedetta Cacace