TICKET DEL PARCHEGGIO SCADUTO

Costituisce illecito amministrativo e contrattuale sostare sulle strisce blu con il ticket scaduto, lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione II, con la sentenza n. 16258 del 3 agosto 2016

Il Tribunale, in veste di giudice di secondo grado, in riforma della pronuncia del Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale per la violazione dell’articolo 7, comma 15, del codice della strada, per aver sostato con la propria automobile negli spazi delineati blu oltre il tempo stabilito, con un contrassegno attestante il pagamento del corrispettivo solamente per l’ora precedente a quella dell’accertamento.

L’articolo 7, comma 15 del c.d.s. dispone che:

“Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”.

Il ricorrente nell’adite la Corte di Cassazione sostiene che chi non integri il versamento per le ore successive di sosta non incorra nella violazione dell’articolo anzidetto ma solamente in una violazione dell’obbligazione contrattuale sorta nel momento dell’acquisto del ticket.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il motivo di ricorso, ricordando che, con la sentenza n. 4847 del 2008 si era già chiarito che:

“L’art. 157 c.d.s. prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio di sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto; ed ha precisato che l’espressione dispositivo di controllo di durata della sosta, utilizzata dal comma 6, vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli”.

Detto orientamento è stato recepito anche dalla Corte dei Conti che ha disposto che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico nel caso in cui viene accertata la sosta del mezzo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, configura un’ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi nascenti dall’applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree di parcheggio.

Pertanto, deve essere affermato il seguente principio di diritto:

“In materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7, comma 15 del codice della strada. Infatti, poiché l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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