P.A. E LA VALIDITÀ DELLA NOTIFICA VIA PEC ESEGUITA AD UN INDIRIZZO NON REGISTRATO

La notifica via PEC  eseguita presso un indirizzo di PEC, non inserito nel registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia, deve ritenersi valida?

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., (ud. 12/09/2018) 22-10-2018, n. 6129

L’art. 16 L. n. 2 del 2009, al comma 8, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche istituiscano una casella di posta elettronica certificata e ne diano comunicazione al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che così avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco ufficiale consultabile per via telematica.

Nella fattispecie che ci occupa, la notifica del ricorso era stata effettuata ad un indirizzo pec non registrato al PP.AA. e ciò perché  il Comune non aveva adempiuto a tale prescrizione.

La notifica doveva ritenersi valida oppure omessa come sosteneva lo stesso Comune?

Secondo il Tribunale Amministrativo il preteso difetto di notifica addotto da parte ricorrente non sussiste in quanto la notifica eseguita via PEC ad un indirizzo non registrato presso il Ministero della Giustizia non può essere considerata inesistente/omessa.

A riguardo, testualmente, il giudice amministrativo statuisce

“E infatti, a fronte del mancato inserimento del proprio indirizzo secondo l’obbligo loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 (di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati), l’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento, legati alla necessità che la stessa si conformi a un canone di leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche; al contempo, in una simile situazione, la parte potrebbe ritenere in buona fede, per quanto erroneamente, che la notifica dell’atto all’Amministrazione sia possibile su un indirizzo PEC che la stessa ha comunque inserito nel proprio sito internet come pare desumibile anche dalla giurisprudenza del Coniglio di Stato (Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744) secondo la quale dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata”.

Avv. Tania Busetto


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