LIMITAZIONI DEL DASPO

È possibile in caso di DASPO obbligare il tifoso a presentarsi in commissariato anche per le partite amichevoli?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 45251 del 2018

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato quanto disposto con sentenza dal Tribunale di primo grado che aveva ritenuto responsabile l’imputato per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 in quanto aveva disatteso il divieto di accedere agli stadi nel caso in cui siano in corso competizioni calcistiche cui prende parte la squadra da lui tifata.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando il reato ascrittogli e la relativa responsabilità per non essersi presentato al locale Commissariato in un’unica occasione in cui veniva disputata dalla squadra una partita amichevole, non pubblicizzata, di cui non poteva esserne a conoscenza, essendo stata disputata al di fuori del campionato e pertanto doveva considerarsi solamente un allenamento di preparazione al prossimo torneo calcistico.

Quello che ci si chiede è se l’obbligo di presentarsi sia applicabile anche nel caso di partite amichevoli, non ufficiali e per le quali non vi è una preventiva programmazione.

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La Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere la questione hanno accolto il ricorso presentato dall’imputato, rammentando che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di misure di prevenzione della violenza scatenate dalle manifestazioni sportive,

“l’obbligo di comparire personalmentepresso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili”.

Visto che il reato contestato è caratterizzato dal dolo, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo occorre la certa individuazione delle gare per le quali il divieto operi, gare che ove se aventi natura amichevole, non necessariamente sono caratterizzate, dalla anticipata programmazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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