GENITORI CON PATOLOGIE PSICHICHE

Genitori con patologie psichiche e adottabilità dei figli

Corte di Cassazione, Prima sezione civile, sentenza n. 26293 del 2018

Il Tribunale aveva pronunciato lo stato di adottabilità di una minore, invece la Corte d’Appello, riformando la sentenza diprimo grado lo aveva revocato, ritenendo che non vi era una situazione di abbandono o di violenze ed abusi ai danni della minore e che i comportamenti tenuti dalla madre non erano pregiudizievoli per lei, avendo le difficoltà familiari carattere meramente transitorio, e facilmente superabili con l’aiuto dei servizi sociali.

Lo stato di adottabilità era stato dichiarato dal Tribunale di primo grado dando atto dei profili di problematicità psichica e psicologica dei genitori.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello statuendo che questa risponde alle linee guida che governano i principi ed ispirano la disciplina dell’adozione, in base ai quali l’interesse prevalente del minore è quello

“di vivere, per quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia di origine; ed il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità”.

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Inoltre, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità deve rappresentare l’extrema ratio

“cui è possibile ricorrere non già per consentire al minore di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici”.

Il giudice deve effettuare un giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva e concreta possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.

Oltretutto, come ricordato dalla sentenza di Cassazione n. 7559 del 2018

“ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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