UNA PRONUNCIA SULLO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE

No all’adottabilità della minore se la madre è in cura da uno psicoterapeuta

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 26879 del 2018

Nel caso in esame, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, su segnalazione dei servizi sociali, aveva domandato lo stato di adottabilità di una minore.

Il Tribunale ne aveva dichiarato l’adottabilità, sospendendo entrambi i genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale, e disponendo inoltre l’interruzione dei rapporti tra la minore, i genitori ed i familiari.

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale e per tale motivo i genitori della minore erano ricorsi in Cassazione, lamentando l’erroneità dell’iter argomentativo del giudice di secondo grado per aver ritenuto sussistente, in violazione dell’art. 8 della L. n. 184 del 1983, lo stato di abbandono della minore, anche se loro avevano costantemente dimostrato affetto alla bambina e volontà di prendersene cura.

Inoltre gli istanti avevano dedotto di aver ottemperato a quanto disposto dall’autorità giudiziaria e di essere adoperati per migliorare le loro capacità genitoriali tanto che la madre si era sottoposta ad un percorso psicologico per migliorare il suo rapporto con la minore.

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Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso sottolineano che il diritto fondamentale del figlio di vivere con i genitori e di crescere nell’ambito della propria famiglia di origine, sancito dall’art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella determinazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto essere compresso solamente nel caso in un vi sia un radicale stato di abbandono.

Il giudice ha l’onere di controllare periodicamente se possa essere fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e solamente nel caso in cui sia possibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro breve tempo è corretto l’accertamento dello stato di abbandono.

Detto ciò, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di specie

“il quadro probatorio delineatosi nei due gradi di giudizio non ha messo in luce la sussistenza di una situazione di abbandono materiale e morale della minore, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 184 del 1983, tale da giustificare la dichiarazione dello stato di adottabilità. Ed invero, le risultanze della disposta c.t.u., riportate nell’impugnata sentenza, pur avendo messo in evidenza la sussistenza di non poche criticità personologiche di entrambi i genitori, hanno, nondimeno, evidenziato un forte attaccamento di entrambi alla minore ed una assoluta disponibilità a prendersi cura della medesima”.

Infine i giudici sottolineano che vi è stata una grave mancanza di considerazione da parte dei due giudici precedenti del comportamento della madre che ha deciso, spontaneamente, di rivolgersi ad una psicoterapeuta, in assenza di aiuti concreti da parte della casa famiglia.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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