GENITORI INADATTI AL RUOLO E STATO DI ADOTTABILITA’ DEI MINORI

La situazione di abbandono,  ex art. 8 della legge n. 184 del 1983, è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, e può rappresentarsi non soltanto quando vi sia un reale e materiale abbandono del minore, ma anche nel caso in cui si accerti l’inadeguatezza dei genitori biologici a garantirgli uno sviluppo psico-fisico adeguato

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 16062 del 2018

Genitori non adatti al ruolo? Scatta lo stato di adottabilità dei figli minori.

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 16062 si è pronunciata in merito all’adottabilità di una bambina, visto che i suoi genitori, entrambi tossicodipendenti non erano in grado di prendersene cura.

Nel caso di specie, a ricorrere in Cassazione è stato il padre della minore, un uomo Tunisino, senza regolare permesso di soggiorno e che per mantenersi era dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Non sono bastati i suoi buoni propositi di entrare in una comunità di recupero per non vedersi togliere la figlia minore, con la quale tuttavia non aveva mai avuto significativi rapporti.

Gli Ermellini hanno nuovamente sottolineato che la situazione di abbandono del minore, preliminare alla sua dichiarazione di adottabilità, si manifesta non soltanto quando sussiste un rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche quando si concretizza una situazione di fatto che impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psico-fisico del minore, così da sacrificare l’esigenza primaria di crescita all’interno della sua famiglia biologica.

Nel caso in esame una parente del padre della piccola si era offerta a tenerla presso di sé, tuttavia, come affermato dalla Corte, non è sufficiente ad evitare lo stato di adottabilità il fatto che un parente si mostri disponibile a prendersi cura del bambino, in quanto si deve accertare l’esistenza di pregressi e significativi rapporti con questo, nonché la sua idoneità a svolgere il ruolo di genitore.

L’art. 1 della l. n. 184 del 1993, sancisce il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia d’origine, tuttavia tale diritto non è privo di limiti.

“Nel caso di specie deve riscontrarsi l’inidoneità genitoriale del padre, in quanto la condotta del ricorrente a prescindere dai buoni intendimenti manifestati, peraltro non accompagnati da adeguata progettualità, risulta incompatibile con l’armonico sviluppo psico-fisico della minore. La rescissione del legame familiare appare pertanto l’unica soluzione praticabile per evitare alla minore un più grave pregiudizio, ed assicurarle assistenza e stabilità affettiva”.

Pertanto, ciò che emerge dalla sentenza in commento è la situazione di abbandono,  ex art. 8 della legge n. 184 del 1983, ad essere presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, e può rappresentarsi non soltanto quando vi sia un reale e materiale abbandono del minore, ma anche nel caso in cui si accerti l’inadeguatezza dei genitori biologici a garantirgli uno sviluppo psico-fisico adeguato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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