CHI RISARCISCE I DANNI SUBITI ALLA PROPRIA AUTOMOBILE SE IL VEICOLO PARCHEGGIATO DAVANTI PRENDE FUOCO?

Chi risponde dei danni provocati dall’incendio di un’auto in sosta?

Corte di Cassazione, VI sezione civile, sentenza n. 14800 del 2018

Nel caso in esame una vettura aveva preso fuoco, e l’auto parcheggiata subito dietro aveva subito ingenti danni; la proprietaria pertanto aveva convenuto in giudizio il proprietario della prima vettura e la sua compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Vediamo come si è pronunciata la Corte di Cassazione:

Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno disposto che:

“la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione“, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso”.

Dobbiamo fare alcune considerazioni in merito all’’art. 2051 c.c. che disciplina il danno cagionato dalle cose in custodia: in primis il criterio riguardante l’imputazione della responsabilità opera in termini oggettivi ed il soggetto danneggiato ha solamente l’onere di provare il nesso causale tra le cosa in custodia ed il danno, invece il custode può solamente provare il caso fortuito.

Ciò che intrinsecamente caratterizza il caso fortuito è l’imprevedibilità e l’inevitabilità e le omissioni o le violazioni degli obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del soggetto che ha in custodia la cosa rilevano solamente ai fini della fattispecie disciplinata dall’art. 2043 c.c., a patto che la deduzione non sia diretta solo a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno.

Detto ciò, la fattispecie oggetto del giudizio di Cassazione dovrà essere valutata nuovamente sulla base di quanto sopra esposto, sia con riguardo alla configurabilità del caso fortuito dell’incendio sia con riguardo alla riconducibilità dell’evento alla nozione di circolazione stradale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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