NO AL PERCORSO PSICOTERAPICO IMPOSTO AL GENITORE DAL GIUDICE

Il giudice non può imporre al genitore in fase di affidamento del minore di sottoporsi a trattamenti terapeutici

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 18222 del 2019

La Corte d’Appello aveva confermato il provvedimento del Tribunale di primo grado con cui, nel procedimento per l’affidamento del figlio minore, era stato prescritto alla madre di intraprendere con la massima urgenza un percorso psicoterapico al fine di superare le criticità riscontrate nell’esercizio del suo ruolo genitoriale.

I giudici hanno evidenziato che, dovendosi bilanciare due dritti costituzionali, l’uno del genitore di autodeterminazione e di scelta circa la sua salute e l’altro del minore ad un percorso di crescita sana, la prescrizione del Tribunale, in quanto disposta nell’esclusivo interesse del minore, doveva essere interpretata come un invito rivolto alla madre, essendo in ogni caso rimesso alla sua autodeterminazione accoglierlo o disattenderlo.

Nell’adire la Corte di Cassazione la ricorrente lamenta che il Tribunale ha voluto imporle una prescrizione, un vero e proprio obbligo di intraprendere il percorso terapeutico.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, ribadendo che come già affermato con la sentenza n. 13506 del 2015 che:

“in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.

Nel caso di specie anche se il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le difficoltà nel rapporto con il figlio, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale situazione sia idonea ad integrare una forma di condizionamento tale da incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute garantita dall’art. 32 della Costituzione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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