Modalità di detenzione di un’arma

La Corte di Cassazione penale, sezione I, con la sentenza n. 13570 del 20 marzo 2017 ha chiarito quali sono le modalità per una corretta custodia di una pistola all’interno delle mura domestiche

Secondo l’articolo 20 della L. n. 110 del 1975 la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.

Ma in quali casi tali onere è adempiuto?

Il caso di specie:

Un uomo era stato condannato al pagamento di un ammenda di 200 euro per non aver custodito diligentemente, all’interno delle proprie mura domestiche, la sua pistola, il relativo caricatore e le cinquanta cartucce da lui detenute legalmente.

Specificamente, l’uomo deteneva l’arma scarica sotto al materasso del letto, il caricatore in una cassapanca in salotto e le cartucce in un mobile in veranda.

Il Tribunale sosteneva che, nonostante le differenti ubicazioni dei vari oggetti, era facilmente rintracciabile l’arma e vi era un elevato rischio che qualcuno potesse usarla in maniera impropria.

La decisione della Corte:

La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ricostruiva la ratio del reato.

Secondo l’articolo 20 della legge 110 del 1975 la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.

Tuttavia, la norma in esame non specifica quali modalità debbano essere adottate dal detentore per la custodia dell’arma e delle munizioni.

Pertanto la valutazione del caso concreto è rimessa al giudice di merito.

L’obbligo di custodia previsto dalla norma si considera adempiuto quando sono state adottate delle cautele, proporzionate al pericolo che la norma penale vuole scongiurare. Sostanzialmente bisogna assume tutti quegli accorgimenti che porrebbe in essere una persona di normale prudenza.

I Giudici, valutando il caso concreto, evidenziavano come il soggetto in questione non conviveva con altri familiari e che l’abitazione non era frequentata da minorenni, pertanto ritenevano che l’imputato avesse correttamente adempiuto all’obbligo di diligente custodia dell’arma.

Dott.ssa Benedetta Cacace