MALATTIA, REPERIBILITA’ E VISITE FISCALI

Il lavoratore assente per malattia che cambia il proprio domicilio di reperibilità all’estero può essere sanzionato e licenziato?

In base al DM 15 luglio 1986 che disciplina le visite fiscali, per permettere il controllo dello stato di malattia, il lavoratore deve essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, comunicato in maniera telematica all’Inps con la trasmissione del certificato medico, durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Il lavoratore deve cooperare affinché le visite a domicilio vadano a buon fine, in caso contrario decade dal diritto al trattamento economico. L’assenza ingiustificata del lavoratore, comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza:

  • Per assenza durante la prima visita, il dipendente subisce la totale perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, fino all’effettuazione di una eventuale seconda visita;
  • Per assenza alla seconda visita, oltre alla sanzione precedente, vi è la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo;
  • Per assenza alla terza visita, l’erogazione dell’indennità Inps viene interrotta da quel momento, fino al termine della malattia.

V. anche

Affinché si perda l’indennità di malattia è sufficiente la sola assenza dal domicilio, a prescindere dall’esistenza della malattia.

In base alla Circolare n. 129/2013 il lavoratore si considera assente anche nel caso in cui l’indicazione dell’indirizzo sul certificato sia inesatta o incompleta e tale da non permettere l’effettuazione della visita di controllo.

Pertanto, se il domicilio di reperibilità cambia o è inesatto, il lavoratore deve inviare una comunicazione di variazione, oltre che al datore di lavoro, all’Inps e con le modalità seguenti:

  • Nuova trasmissione della certificazione medica;
  • Tramite il contract center inps
  • Tramite email
  • Tramite fax o raccomandata

Non è sufficiente la sola comunicazione al datore di lavoro.

Secondo la circolare Inps n. 192/1996, se il lavoratore vuole spostare la propria reperibilità all’estero deve effettuare una richiesta esplicita presso la propria sede Inps.

L’assenza del dipendente nelle fasce orarie di reperibilità configura una inadempienza non soltanto verso l’Inps, ma anche nei confronti del datore di lavoro, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sent. n. 5090/1998.

Il lavoratore può essere sanzionato anche con il licenziamento per giusta causa a prescindere dalla presenza o meno della malattia; le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate al comportamento complessivamente tenuto dal dipendente durante l’intero rapporto di lavoro.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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