QUANDO L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON TROVA NESSUNO A CASA

E se l’ufficiale giudiziario non trova nessuno?

Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non trovi nessuno in casa la notifica si perfeziona in ogni caso, ma devono essere rispettate alcune regole

Non serve ad evitare la notifica degli atti giudiziari non farsi trovare in casa. Infatti la legge prevede apposite procedure di notificazione per le ipotesi di irreperibilità del destinatario.

La notifica deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, cercandolo nella sua casa di abitazione o dove ha l’ufficio l esercita l’industria o il commercio.

Nel caso in cui il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non sia minore degli anni quattordici o palesemente incapace.

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In mancanza di dette persone, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e se anche questo soggetto dovesse mancare a un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originare, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

L’ufficiale giudiziario può eseguire la notifica mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione o se ciò non è possibile, ovunque esso si trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

Nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relata e la notifica si considera fatta in mani proprie.

Irreperibilità relativa

Si ha irreperibilità relativa se il destinatario non viene trovato nei luoghi sopra indicati e l’atto non può essere consegnato alle persone di famiglia, conviventi, portiere o vicini di casa.

Per perfezionare la notifica di un atto ad un soggetto relativamente irreperibile occorre:

  • Depositare copia dell’atto nella casa del Comune dove la notifica deve eseguirsi;
  • Affiggere l’avviso di deposito, in busta chiusa alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
  • Comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta, l’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto fiscale;
  • Ricevere la lettera raccomandata informativa

Irreperibilità assoluta

Si ha irreperibilità assoluta del destinatario quando non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del soggetto. In tal caso, al fine di perfezionare la notifica occorre:

  • Depositare copia dell’atto nella casa Comunale dove la notificazione deve eseguirsi;
  • Affiggere l’avviso di deposito in busta chiusa, nell’albo dell’ultimo dei Comuni di residenza o nel Comune di nascita.

La notificazione si ha per eseguita trascorsi 20 giorni da quello successo a quello in cui sono compiute le prescritte formalità.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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