..E SE COPIO I FILE AZIENDALI?

Cosa succede a copiare dei file aziendali su una pen drive?

La Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 25147 del 24 ottobre 2017 ha stabilito che è valido il licenziamento per giusta causa se il dipendente copia i file aziendali su pen drive

L’art. 1 della legge n. 604/1966 disciplina il licenziamento individuale, disponendo che la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per volontà del datore di lavoro, può essere disposto solamente per giusta causa ex art. 2119 c.c. o per giustificato motivo.

La giusta causa del licenziamento si qualifica in una trasgressione o in una inadempienza posta in essere dal lavoratore di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario e da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno in via provvisoria.

In tali ipotesi il licenziamento può essere intimato senza preavviso.

V. anche

L’articolo 3 della legge 604/1966 disciplina le due ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, ossia quello soggettivo e quello oggettivo.

Quindi, si parla di giusta causa quando si fa riferimento alla condotta del lavoratore mediante la quale si abbiano messo in atto gravi violazioni degli obblighi contrattuali.

Una recente giurisprudenza ha ribadito come sia possibile il licenziamento per giusta causa non solamente in presenza di condotte dolose del dipendente ma anche di un comportamento colpevole, quindi non intenzionale. (Cassazione, sentenza n. 13512/2016)

Anche un comportamento di natura colposa può determinare una lesione del rapporto di fiducia talmente grave ed irreparabile da non permettere un’ulteriore prosecuzione del rapporto.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, ai fini del licenziamento per giusta causa rilevano i seguenti elementi:

  • Il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente;
  • La natura e la tipologia del rapporto;
  • Le precedenti modalità di attuazione del rapporto

Se il dipendente contesta il licenziamento, è il datore di lavoro a dover dimostrare l’esistenza della giusta causa.

Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la legittimità di un recesso operato nei riguardi di un lavoratore colpevole di aver copiato sulla sua pen drive alcuni dati aziendali.

Questi dati non erano protetti da password e non erano nemmeno stati ceduti a soggetti terzi.

La Corte, considerando anche la previsione dell’articolo 52 del CCNL di categoria ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, ricorresse una infrazione condotta da mancata diligenza sul lavoro.

Secondo i giudizi, il dipendente tenendo tale condotta ha consapevolmente sottratto dei dati aziendali.

La mancanza di password non può autorizzata il dipendente ad avvalersi di tali dati per finalità proprie.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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