ESSERE LICENZIATI A CAUSA DI UN POST SU FB

Un particolare caso di licenziamento

Quando è consentito all’azienda licenziare a causa di un post su facebook?

I social network sono un fenomeno in forte espansione, e spesso e volentieri vengono utilizzati anche per argomenti concernenti questioni lavorative.

Alcune volte, le aziende prima di assumere un candidato si avvalgono di Facebook per studiare la sua personalità, così come si avvalgono dei social network per contestazioni disciplinari, che possono sfociare anche in quella più gravosa del licenziamento.

Si passa dalle offese al capo, alle espressioni diffamatorie nei confronti dell’azienda, a foto che ritraggono i dipendenti con armi in mano.

In tali ipotesi, la fattispecie che si assume violata è quella dell’articolo 2119 c.c., in base al quale:

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

La condotta del lavoratore deve apparire non solo disciplinarmente rilevante, ma anche tanto grave da non permettere, nemmeno in via transitoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 24/12/2015 ha ritenuto che:

“Integra gli estremi della giusta causa di licenziamento il fatto del dipendente che ha postato sul proprio profilo Facebook una foto nella quale egli è ritratto impugnando un arma”.

Ed ancora il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 28 gennaio 2015:

“È stato considerato giustificato il licenziamento intimato per giusta causa al lavoratore che abbia postato su Facebook frasi offensive coinvolgenti i colleghi e il datore di lavoro non integrando nel caso di specie reazione legittima ad una provocazione posta in essere dal datore di lavoro o dai colleghi”.

V. anche

La Corte di Cassazione, con sent. n. 15654/2012 ha stabilito che nell’apprezzamento della condotta del lavoratore:

“Ai fini della valutazione della legittimità di un licenziamento viene in considerazione ogni comportamento, quand’anche compiuto al di fuori della prestazione lavorativa, che per la sua gravità sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far rientrare la prosecuzione del rapporto pregiudizievole per gli scopi aziendali”.

Sulla scorta di quanto detto, è stato ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente per la pubblicazione, sul suo profilo Facebook, di un comunicato ingiurioso nei confronti dell’azienda.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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